Il dibattito sulle leggi di amnistia e i processi ai partigiani nel secondo dopoguerra in Francia

di Greta Fedele

Abstract

I processi intentati in Francia nel secondo dopoguerra contro ex partigiani citati in giustizia per fatti legati al periodo della Resistenza costituiscono un terreno pressochĂ© inesplorato dalla storiografia. Si tratta di un fenomeno importante con implicazioni molteplici sul piano politico e sociale. Nel presente lavoro si Ăš deciso di concentrarsi su un aspetto specifico e circoscritto dell’argomento considerato, concentrandosi su come i processi ai partigiani siano rientrati nei dibattiti parlamentari inerenti le leggi di amnistia per i collaborazionisti.

Abstract english

The trials after the Second war world in France against former partisans sued for acts related to the period of the Resistance are an almost unknown field by historians. This is an important phenomenon with multiple implications on the political and social dimension. This work focalizes on a specific aspect of the topic, focusing on which way the parliamentary debates regarding the amnesty laws for the collaborators have considered the trials against partisans.

  1. L’importanza del tema e la possibilità di uno studio comparato

I processi svoltisi dopo la fine della seconda guerra mondiale in Francia contro alcuni anciens rĂ©sistants, accusati di crimini risalenti al periodo dell’Occupazione o ai giorni della Liberazione, costituiscono una pagina per lo piĂč sconosciuta e lasciata in disparte dai ricercatori di storia politica e giudiziaria del dopoguerra, evidenziando come questo si presenti come un campo pressochĂ© inesplorato e vergine all’interno del panorama storiografico francese (Chantin 2002, Grenard 2014). L’attenzione degli storici si Ăš finora concentrata principalmente su altre tematiche legate alla Seconda Guerra mondiale, come la storia degli anni dell’Occupazione e del regime di Vichy e la storia dell’epurazione. L’analisi dei procedimenti giudiziari contro gli ex partigiani che ebbero luogo dopo la Liberazione e che li videro imputati per fatti legati alla Resistenza, ma giudicati come crimini di diritto comune, appare quindi come un nuovo cantiere di ricerca particolarmente interessante. Da una parte, permette di valorizzare un aspetto poco conosciuto nello scenario del secondo dopoguerra, dall’altro utilizza questo punto di vista come strumento di analisi delle differenti linee di frattura che hanno caratterizzato l’esperienza degli anni successivi alla fine del conflitto. Si ritiene che l’analisi dei processi contro i rĂ©sistants possa aprire una prospettiva nuova e originale sull’indagine del periodo della Liberazione e dell’immediato dopoguerra cosĂŹ importante per la storia della Francia contemporanea. Questo tipo di problematica integra, infatti, le esperienze e i fatti della lotta partigiana, della Liberazione e degli anni successivi, concentrandosi sulla transizione tra il periodo dell’Occupazione e quello del ristabilimento della legittimitĂ  dello Stato repubblicano e sul rapporto tra Resistenza e democrazia.

Per comprendere meglio il fenomeno Ăš necessario descriverlo brevemente nella sua dimensione quantitativa. Nel 1946 Pierre Villon, ex partigiano e deputato comunista, rivolgendosi al ministre des ArmĂ©es, Edmond Michelet, denuncia il numero di duemila partigiani presenti nelle carceri francesi in condizione di detenzione preventiva in attesa di un giudizio per fatti di Resistenza ((France d’Abord, n°147, 24 aprile 1946, «DĂ©fense de patriotes emprisonnĂ©s», p.8.)), cioĂš per azioni commesse durante l’Occupazione o nei giorni della Liberazione nel quadro di guerra allora in atto. Secondo le stime dell’Association National des Anciens Combattants de la RĂ©sistance nel 1947 un migliaio di partigiani si trova a essere perseguito dalla giustizia (Lottman, 1986). Nel 1949 sono ancora all’incirca mille i partigiani implicati in vicende giudiziarie o presenti in carcere per atti compiuti nei ranghi Ffi-Ftpf durante la guerra ((France d’Abord, n°306, 9 giugno 1949, «Contre la trahison de la victoire. Union de la RĂ©sistance!», p.3.)). È possibile inoltre formulare un primo bilancio riguardo le pene emesse, comprendente il periodo che va dalla Liberazione agli inizi del 1950. In totale sono state pronunciate sentenze pari a 965 anni di prigione, dieci pene ai lavori forzati a perpetuitĂ  e tre condanne a morte. Nella maggior parte dei casi le pene erano comprese tra i cinque e i vent’anni di reclusione1. Nel 1953 si hanno notizie di ancora all’incirca 120 partigiani incarcerati e di migliaia di dossier aperti dai magistrati e riguardanti le azioni condotte dai maquis durante la guerra ((France d’Abord, n°505, 2 aprile 1953, «RenĂ© Camphin parle de la loi Duveau», p.8.)). Nel 1956 fonti ufficiali parlano di 113 partigiani ancora presenti nelle carceri francesi2. L’ANACR ritiene che piĂč di 10 000 partigiani siano stati indagati dalla giustizia3. Per quanto riguarda le sole giurisdizioni militari sappiamo che dalla Liberazione al 20 aprile 1955, per ciĂČ che riguardava le infrazioni commesse da esponenti della Resistenza, erano stati aperti 2 804 dossier nei confronti di partigiani e pronunciate 741 condanne4.

Da queste breve panoramica risulta evidente l’importanza della ricerca e dell’analisi sui processi ai partigiani nel dopoguerra. In questo senso acquista per noi un significato ulteriore la possibilità di effettuare una comparazione con il caso italiano. Non solo, infatti, appare significativa l’opportunità di evidenziare le specificità dei due casi nazionali sottolineandone analogie e differenze, ma altresì ù importante per studiare e comprendere al meglio le vicende prese in esame. La storiografia italiana, a differenza di quella francese, ha dedicato alcuni lavori alla tematica dei processi ai partigiani, anche per fornire una risposta scientifica alla forte connotazione politica che quest’ultimi erano andati assumendo nel corso della vita della Repubblica italiana (Alessandrini, Politi 1990; Battaglia 1962; Conti 1979; Neppi Modona 1991; Politi 1990; Ponzani 2008).

Per il presente lavoro si Ăš deciso di prendere in considerazione un angolo di visuale ben preciso e ristretto, concentrandosi esclusivamente su come i processi ai partigiani siano rientrati nei dibattiti inerenti le leggi di amnistia per la Collaborazione all’AssemblĂ©e Nationale francese. È risultato, infatti, di grande interesse l’analisi dei dibattiti parlamentari a riguardo in quanto Ăš emerso con forza, ed Ăš quello che si cercherĂ  di argomentare nelle pagine seguenti, come le vicende dei partigiani fossero estremamente legate nelle argomentazioni e nelle retoriche usate dai partiti politici al dibattito sul giudizio e sulle sorti da riservare ai collaborazionisti. Inoltre, tenendo presente l’importanza di quella possibilitĂ  di comparazione di cui si Ăš solo accennato pocanzi, si Ăš cercato di fornire in un’ottica comparata alcuni spunti utili anche sul caso italiano.IMG_8896

  1. Le prime leggi di amnistia

L’amnistia Ăš una procedura messa in campo dopo una grave crisi nazionale e costituisce un atto politico (Rousso, 1992, 566). In questo senso l’amnistia viene a configurarsi come una manifestazione delle diverse sfaccettature della memoria e porta intrinsecamente a due conseguenze: da una parte, propone una interpretazione storica ufficiale degli avvenimenti passati cristallizzandone la rappresentazione, dall’altra, chiude i dibattiti e le polemiche sulla determinata crisi che si cerca di riassorbire a livello nazionale. A ciĂČ va aggiunto che l’amnistia che va profilandosi dopo la Liberazione in Francia, viene portata avanti in un quadro esogeno, molto differente da quello della altre amnistie endogene realizzate precedentemente (Gacon, 2002, 173). Fino ad allora, infatti, la Repubblica non era mai stata vinta, ma era stata solamente minacciata. L’amnistia in questi ultimi casi serviva ad autorizzare la reintegrazione nel corpo nazionale degli oppositori, dopo averli puniti e aver ricordato loro i limiti da non oltrepassare. La questione dell’amnistia della Collaborazione Ăš posta, al contrario, nel contesto di una Repubblica vinta e che, reinstallatesi, deve allo stesso tempo rinnovarsi (Ivi).

Da quanto appena detto appare evidente, quindi, come il campo parlamentare e in particolare i dibattiti sulle leggi d’amnistia abbiano costituito uno spazio dove far emergere la situazione degli anciens rĂ©sistants poursuivis e portare all’attenzione del potere legislativo alcuni progetti di legge in loro favore, in un complesso gioco di elaborazione e scrittura della memoria.

GiĂ  a partire dal 1945 RenĂ© Camphin, partigiano e deputato comunista, a nome dell’Association des anciens Ftpf, segnala all’Assemblea Nazionale Costituente e in particolare al ministro della giustizia il turbamento rispetto alle vicende giudiziarie che vedono imputati alcuni partigiani:

“Le pays est actuellement trĂšs Ă©mu des poursuites engagĂ©es contre des combattants de la RĂ©sistance pour des actes de guerre qu’ils ont commis au cours des combats pour la libĂ©ration du territoire” ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di RenĂ© Camphin, seduta del 27 dicembre 1945, p.422. 9 Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n° 4. Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari. 10 Legge n° 46-729 del 16 aprile 1946.)).

Gli attacchi contro i partigiani e di conseguenza contro la Resistenza, entrano a far parte dell’ordine del giorno di diverse sedute dell’Assemblea Nazionale, andandosi a fondere nel quadro piĂč generale dello scontro sulla scottante questione dell’amnistia ai collaborazionisti e agli uomini di Vichy. In Francia le grandi leggi d’amnistia sono varate alcuni anni dopo la fine della guerra e quando il panorama politico nazionale e internazionale era fortemente mutato. Esse risalgono, infatti, al 1951 e al 1953, ma nonostante ciĂČ i dibattiti a questo proposito sono molto precoci. GiĂ  a partire dal febbraio 1946 l’amnistia ai collaborazionisti Ăš evocata per la prima volta in Parlamento durante il dibattito sull’amnistia per gli eventi algerini di Setif del 1945 (Ivi, 161-166). Parallelamente, un testo di amnistia generale Ăš votato il 16 aprile 1946. Quest’ultimo puĂČ essere inscritto nella tradizione delle leggi di fine conflitto. Appare fin da subito evidente la differenza con l’Italia, dove, al contrario, la grande legge di amnistia, passata alla storia come amnistia Togliatti (Franzinelli, 2006), viene sancita giĂ  nel 1946 con il Dpr 22 giugno 1946 n° 4, con lo scopo di permettere “un rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale”5. Inoltre va subito sottolineato come se in Italia l’amnistia sia stata concessa quando a essere ministro di Grazia e Giustizia era il segretario del Pci Palmiro Togliatti, in Francia i comunisti abbiano sempre votato contro le proposte di legge riguardanti l’amnistia ai collaborazionisti.

Tornando al caso francese, i dibattiti preparatori all’approvazione della legge del 16 aprile 19466 all’Assemblea Nazionale Costituente hanno costituito l’occasione di una prima offensiva parlamentare per imporre delle disposizioni in favore dei collaborazionisti. Contemporaneamente, questo spazio Ăš stato utilizzato da alcuni parlamentari per sottolineare le condizioni degli ex partigiani perseguiti per fatti di Resistenza. Yves PĂ©ron, deputato comunista, nel suo intervento precisa che:

“Nous constatons souvent, ce fait particuliĂšrement grave que des hommes de la RĂ©sistance, d’authentique combattants, ont Ă©tĂ© condamneĂ©s parce que les circostances les ont amenĂ©s dans certains cas Ă  la subsistance des unitĂ©s qu’ils commandaient” ((AN JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Yves PĂ©ron, seduta del 12 aprile 1946, p.1750.)).

PĂ©ron pone all’attenzione dell’Assemblea una tematica che sarebbe divenuta molto cara e che avrebbe costituito uno dei cavalli di battaglia del Parti communiste français, la mancata epurazione in diversi settori della societĂ  francese. In questo caso segnala come sia necessario vegliare sulla composizione dei tribunali militari, i cui giudici dovrebbero presentare delle garanzie particolari di patriottismo. Per il Pcf Ăš, infatti, difficile riporre la fiducia in un giudice militare che sotto l’occupazione ha condannato dei patrioti, che dopo la Liberazione ha giudicato dei partigiani e che con l’approvazione della legge d’amnistia potrebbe trovarsi a giudicare su dei casi di Collaborazionismo ((Ivi.)).

Anche in questo caso ù significativo gettare uno sguardo all’Italia dove si era verificata una sostanziale continuità di leggi, apparati e uomini tra il regime fascista e l’ordinamento repubblicano (Pavone 1974) e dove ù stato dimostrato il sostanziale fallimento delle sanzioni contro il fascismo, “propiziato dalla mancata epurazione della magistratura” (Modona, 1991, 40). Per i partigiani implicati in vicende giudiziarie per fatti legati alla guerra di liberazione, infatti, non venne emanata alcuna legislazione speciale e vennero invece trattati secondo il diritto penale comune, cioù il codice Rocco del 1930. Già nel 1947 il giurista Pietro Calamandrei evidenziava come il mancato cambiamento della giurisdizione fascista avrebbe permesso di usare contro i partigiani gli strumenti di quella “legalità” contro i quali avevano combattuto durante la guerra di liberazione (Ivi, 41). Così scrive Calamandrei: “non c’ù da meravigliarsi che i magistrati, rimasti attaccati al filo illusorio della continuità giuridica, si siano fatti senza volerlo i restauratori della legalità fascista, e abbiamo quindi trovato in essa, unica formalmente rimasta in piedi, gli argomenti per assolvere i militi delle brigate nere o per condannare i partigiani” (1947, 966).

Interessante ù notare come viene proposta all’Assemblea nazionale francese la questione dei partigiani perseguiti per fatti legati alla Resistenza dal relatore della commissione della giustizia Andrien Mabrut, deputato della Sfio, che così introduce il dibattito sull’articolo 67 della proposta di legge:

“la commission demande que bĂ©nĂ©ficie de l’amnistie une catĂ©gorie de dĂ©linquants, auteurs d’actes commis avant le 8 mai 1945, qui sont en rĂ©alitĂ© des hommes de la RĂ©sistance”  ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, Intervento di Adrien Mabrut, seduta del 12 aprile 1946, pp.1748-1749.)).

Da queste parole due sono i temi a imporsi nel panorama del dibattito legislativo: da una parte l’apertura verso una amnistia piĂč generale, dall’altra il ruolo che si attribuisce alla Resistenza e, piĂč nello specifico, ai partigiani. Nel primo caso si ha che nell’aprile 1946, l’Assemblea Nazionale Costituente considera che la questione del perdono per i collaborazionisti e per gli uomini di Vichy non sia impossibile da porre, ma che, per il momento, essa non sia d’attualitĂ  (Gacon, 2002, 169). La commissione precisa, infatti, nell’articolo 168 che in nessun caso la legge d’amnistia puĂČ essere applicata a dei fatti di Collaborazione. Questa precauzione Ăš spiegata in larga misura dalle preoccupazioni e dalle inquietudini in seno ai partiti della Resistenza, Pcf in particolare, generate dalla messa in discussione dell’epurazione da parte delle destre e da una fetta dell’opinione pubblica. L’unitĂ  politica della Resistenza Ăš a quell’epoca giĂ  entrata in crisi, sia a causa delle tensioni su piĂč fronti all’interno dei partiti resistenziali, sia per la dipartita del generale De Gaulle dal governo. La Resistenza vede perciĂČ nell’articolo 16 una misura difensiva nei confronti della minaccia che pesa sulla sua ereditĂ  e sul futuro del suo progetto politico e costituzionale, peraltro entrato in crisi giĂ  da tempo. Allo stesso tempo perĂČ il medesimo articolo rappresenta un insuccesso per il processo di epurazione, in quanto il fatto di dover precisare la non applicabilitĂ  delle legge ai collaborazionisti, evidenzia come questo non sia stato portato a termine.

Per ciĂČ che concerne il secondo caso, va sottolineato che, a un anno dalla fine del conflitto, non esiste ancora una definizione precisa e giuridicamente riconosciuta di partigiano. Lo stesso relatore della commissione ha definito, come si Ăš visto, i partigiani come dĂ©linquants. Tale ambiguitĂ  racchiude in sĂ© tutta la problematicitĂ  del giudizio sulle azioni dei partigiani che sono chiamati al banco degli imputati per fatti di Resistenza, ma che di fatto vengono trattati come criminali di diritto comune. La figura del partigiano Ăš controversa nell’agitato contesto politico della Francia dell’immediato dopoguerra, cosĂŹ come una sua definizione giuridica precisa e univoca.

I dibattiti sulle leggi di amnistia interessano tutte le parti politiche su un terreno molto scivoloso e che costituisce il substrato per una sfida di grande portata: la costituzione della memoria degli anni dell’Occupazione. A essere in gioco Ăš il monopolio stesso della ricostruzione storica e della memoria della Resistenza. Al di lĂ , quindi, dei partigiani Ăš la Resistenza intera e i valori che essa veicola, ad essere rimessi in discussione. L’anno 1947, con l’allontanamento dei ministri comunisti dal governo e la conseguente rottura del tripartitismo nato dalla Resistenza, segna una netta rottura nel panorama politico-sociale francese. L’Occupazione assume cosĂŹ una nuova dimensione nella costruzione della memoria. Come la Liberazione aveva lasciato presentire, essa diviene un vivaio di referenze simboliche, al quale le forze politiche vanno ad attingere seguendo i bisogni e le urgenze del momento (Rousso 1987, 38). L’affermarsi della guerra fredda inoltre, con il suo carico di paure verso il possibile scoppio di un nuovo conflitto mondiale, questa volta per di piĂč nucleare, pone la vita politica francese sotto una nuova luce dominata dall’anticomunismo e conseguentemente dal ridestarsi delle destre. A rialzare la testa sono cosĂŹ i circoli neofascisti e neovichysti che, sfruttando le controversie e le incrinature in seno alla Resistenza, iniziano la loro campagna per la rivendicazione dell’amnistia. La Collaborazione viene perciĂČ presentata come il minore dei mali, un modo per salvaguardare il paese nella sconfitta. Le azioni dei partigiani sono di conseguenza viste come degli eccessi, degli abusi da sanzionare. La lotta per l’amnistia e contro l’epurazione diventa quindi una battaglia contro la giustizia, presentata come giustizia popolare privata delle garanzie proprie del diritto. Tale retorica era funzionale a un doppio scopo: da un lato, attaccare gli eccessi del processo di epurazione presentandolo come un fattore di guerra civile e una minaccia allo stato di diritto, dall’altra, usare ciĂČ per controbilanciare gli “eccessi” dei collaborazionisti e dei miliziani (Rousso, 1992, 559).

Queste idee sono proposte all’opinione pubblica da una rinata stampa di destra che ottiene progressivamente l’appoggio anche della destra conservatrice. A completare il quadro va aggiunto che anche degli incontestabili partigiani iniziano ad appoggiare la possibilitĂ  di un’amnistia. Ci troviamo nel 1947 e quindi la tesi di una riconciliazione nazionale Ăš funzionale per affrontare, in un contesto di guerra fredda, la menace comuniste. Il perdono e l’amnistia divengono pertanto il corollario attorno al tema dell’unitĂ  nazionale, giustificato dal pericolo comunista. A risorgere sono i vecchi schemi precedenti alla guerra, che uniti al rapido dissolvimento dell’unitĂ  resistenziale, portano i campi opposti a ricomporsi. Un esempio chiarificatore a tal proposito Ăš costituito dal giornale L’Epoque, uno dei rari organi di stampa di destra la cui Ă©quipe di giornalisti Ăš costituita da partigiani della prima ora. Alla fine del conflitto il giornale ritrova l’anticomunismo che lo aveva caratterizzato nell’anteguerra adottando una linea editoriale incentrata sul rimarcare come gli sbagli

del passato siano giĂ  stati sufficientemente sanzionati e che occorre realizzare l’unitĂ  nazionale contro “l’ennemi de l’intĂ©rieur, le tout-puissante Parti communiste” (Gacon, 2002, 188). L’amnistia Ăš quindi richiesta con uno scopo preciso: risulta necessario mettere fine alle discussioni e alle contrapposizioni sterili perchĂ© la Francia ha bisogno “de tous ses enfants pour se reconstruire alors qu’elle est menacĂ©e par le communisme” (Ivi, 187). Le requisizioni, le esecuzioni durante le giornate dell’insurrezione, l’epurazione all’indomani della Liberazione, vengono designate come eccessive, ingiuste e ineguali condotte dal “parti de l’étranger” (Ivi), ossia il Pcf legato a filo doppio all’Unione Sovietica.

In sintesi, l’amnistia e la riconciliazione nazionale trovano nell’anticomunismo un puntello fondamentale: nel contesto di guerra fredda in atto il nemico non Ăš piĂč tedesco, ma sovietico. Diversi gruppi di pressione vengono creati con lo scopo di riabilitare gli Ă©purĂ©s. Questa retorica di destra conosce un ulteriore sviluppo nel 1947 con la pubblicazione del primo numero della rivista

Écrits de Paris di Michel Dacier, alias RenĂ© Mallivain ((Fedele a PĂ©tain fonda nel 1944 Questions actuelles, che si trasforma presto in Écrits de Paris e che raggruppa uomini politici di destra sanzionati dai processi di epurazione. Nel 1951 Malliavin fonda un’altra rivista Rivarol, in omaggio al controrivoluzionario che aveva combattuto il Terrore cosĂŹ come lui e i suoi colleghi stavano combattendo l’epurazione. 17 Da notare come rĂ©sistant, partigiano, sia scritto con la t; mentre RĂ©sistance, Resistenza, con la c. )), il quale nell’editoriale fondatore forgia un nuovo concetto destinato ad avere una certa fortuna: quello di “rĂ©sistentialisme”. Da sottolineare come tale parola sia stata pensata e scritta volutamente con un t e non una c, come in rĂ©sistencialisme. La differenza Ăš in effetti di fondamentale importanza (Ivi). Nel primo caso, la connotazione peggiorativa designa i rĂ©sistants, i partigiani. Viene lasciata cosĂŹ intatta la RĂ©sistance ((Da notare come rĂ©sistant, partigiano, sia scritto con la t; mentre RĂ©sistance, Resistenza, con la c. )), la cui definizione diviene sempre piĂč larga. Attaccando gli uomini e non l’idea, la destra neovichysta cerca di rifarsi una verginitĂ  recuperando il simbolo positivo costituito dalla Resistenza, denunciando l’azione nefasta e gli eccessi degli epuratori. Il termine resistenzialismo appariva quindi eccellente in quanto aveva “le trĂšs grand avantage de mettre tout Ă  fait en dehors du dĂ©bat la RĂ©sistace elle-mĂȘme, qui a Ă©tĂ© une manifestation de la santĂ© morale de la nation” (Rousso 1992, 559). L’obiettivo di quest’analisi Ăš evidente e risiede nella sua ambiguitĂ  fondamentale: da una parte si vogliono recuperare gli aspetti ritenuti positivi e accettati universalmente dell’ereditĂ  della Resistenza, dall’altra e nello stesso tempo ce ne si vuole smarcare nettamente in modo da poter denunciare e condannare l’azione di alcuni partigiani, in particolar modo i comunisti, e cosĂŹ facendo trovare una giustificazione ai comportamenti di alcuni durante l’Occupazione.IMG_9262

4. La campagna di diffamazione della Resistenza

In un contesto così delineato i processi contro i partigiani diventano un’arma da utilizzare nei dibatti parlamentari, una risorsa straordinaria per i sostenitori dell’amnistia. I collaborazionisti trovano un terreno favorevole per servirsi delle accuse contro gli uomini della Resistenza e discreditare la parte a loro avversa nella battaglia per l’amnistia. I partigiani imputati in procedimenti giuridici erano principalmente appartenenti alle formazioni Ftpf, ossia di matrice comunista. È facile, quindi, intuire come la propaganda delle rinate destre si concentri su di loro, indicandoli come i fautori di una giustizia troppo popolare che avrebbe voluto sfociare sull’espropriazione generalizzata e sull’installazione del comunismo. Son proprio quest’ultimi, quindi, che la destra tenta di usare per isolare i partigiani all’interno della nazione e con essi le idee veicolate dalla loro azione, sanzionandone il loro fallimento e soprattutto contribuendo a isolare i comunisti all’interno del panorama politico. La legittimità che si vuole conferire all’anticomunismo ù rinforzata dall’evocazione all’Assemblea dei processi contro i partigiani, comunisti appunto. Seguendo questa retorica i dibatti sull’amnistia diventano non il terreno per il perdono, bensì la possibilità di una revisione delle responsabilità dei collaborazionisti. I processi contro i partigiani fungono così da supporto a coloro che, ponendo in discredito la Resistenza, vogliono trovare una legittimazione all’azione di Vichy.

A prendere le difese dei partigiani Ăš il Pcf che ricorda all’Assemblea che se si fossero applicate le ordinanza di Algeri del 6 luglio 19439 e l’articolo 6 della precedente legge di amnistia, non ci si sarebbe trovati nella condizione di mettere in prigione dei veri e propri patrioti. È Yves PĂ©ron a sottolineare la linea dura del partito nei confronti di una amnistia ai collaborazionisti in quanto ritrovando sempre di piĂč la libertĂ :

“ils retrouvent l’audace, une audace suffisante non seulement pour recommencer Ă  comploter contre la RĂ©publique, mais pour essayer de se venger de ceux qu’ils considĂšrent comme des ennemis, c’est-Ă -dire les hommes de la RĂ©sistance” ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Yves PĂ©ron, seduta del 18 giugno 1947, p.2192.)).

Come nella legge del 1946 anche per la legge portante amnistia del 16 agosto 1947 (( Legge n° 47-1504 del 16 agosto 1947.)), l’Assemblea ritiene di dover inserire un articolo, il venticinquesimo, in cui si specifica la non applicazione della legge per fatti di Collaborazione, per i condannati all’indennitĂ  nazionale e per commercio con il nemico10. A dispetto di ciĂČ, la legge puĂČ considerarsi come la prima che abbia dato il via all’amnistia per fatti di Collaborazione. Vengono infatti amnistiati i minorenni di meno di diciotto anni aventi senza discernimento commesso degli atti di collaborazione di minore importanza o aventi aderito a una organizzazione collaborazionista, i funzionari colpiti dalla piĂč bassa sanzione per quanto riguarda l’epurazione amministrativa, alcuni fatti di collaborazione commessi in Algeria, gli alsaziani condannati alla degradazione nazionale tenuto conto della situazione della regione annessa dai nazisti. Si nota come queste disposizioni costituiscano una prima distorsione al principio affermato nell’articolo 25 e mettano in luce la contraddizione intrinseca nella legge, che altro non Ăš che il risultato delle tensioni politiche e delle diverse visioni all’interno dell’Assemblea in particolare e del paese in generale. La legge del 16 agosto 1947 non Ăš quindi che l’inizio per quella amnistia piĂč ampia reclamata a gran voce dalle destre e che con il passare dei mesi e degli anni avrebbe ricevuto sempre piĂč consensi.

È per questi motivi che il partito comunista continua la battaglia in favore dei partigiani. Nel 1948 sono molteplici le deposizioni di richieste di interpellanza al Parlamento e in questo periodo il Pcf e i deputati comunisti trovano sostegno in parlamentari non appartenenti al partito, come Philippe Livry-Level, deputato del Mrp, il quale chiede di far luce sui motivi che hanno spinto la giustizia ad analizzare l’attivitĂ  clandestina dei partigiani e a perseguirli sistematicamente, dal momento in cui durante la loro lotta hanno dovuto infrangere delle leggi che sono applicabili solo in periodi di vita normale, quando contemporaneamente si Ăš creata un’atmosfera di perdono e d’oblio in favore dei collaborazionisti e dei traditori della patria ((AN,JO, dĂ©bats parlementaires, interpellanza di Philippe Livry-Level, seduta del 18 marzo 1948, p.1905.)). Allo stesso modo AndrĂ© TournĂ©, comunista, domanda chiarezza sui procedimenti giudiziari e sugli arresti che si sono moltiplicati in tutto il paese nei confronti di numerosi partigiani, nello stesso momento in cui si graziano dei miliziani e altri traditori della nazione11. Bisogna perĂČ notare come poi nello sviluppo delle argomentazioni le posizioni tra i comunisti e gli altri partiti rifacentesi alle vicende resistenziali siano sostanzialmente differenti. Con queste parole, infatti, dopo aver citato le difficoltĂ  della vita clandestina e la legittimitĂ  delle requisizioni compiute dai parigiani, conclude il suo intervento il deputato Livry- Level:

“Je suis partisan d’un pardon trĂšs large, mais je ne veux pas qu’il soit unilatĂ©ral. Il convient, avant tout, de faire cesser immĂ©diatement les poursuites contre ceux qui ont combattu pour la libĂ©ration. Lorsque ces poursuites auront cessĂ©, vous pourrez pardonner aux autres” ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Philippe Livry-Level, seduta del 18 marzo 1948, pp. 1906-1907.)).

La posizione dei comunisti Ăš invece di rifiuto radicale e di opposizione netta verso l’amnistia per fatti di Collaborazione. Le argomentazioni usate tendono a porre l’accento sul differente trattamento e il diverso peso della giustizia nel caso si tratti di un partigiano a essere perseguito o di un collaborazionista. Le parole di AndrĂ© TournĂ© sono eloquenti in questo senso:

“Les cellules des prisons, vidĂ©es des traĂźtres, sont rĂ©servĂ©es aux soldats de la RĂ©sistance. Vos juges, si clĂ©ments quand il s’agit des traĂźtres, frappent les rĂ©sistants avec une duretĂ© inaudite” (( AN, JO, , dĂ©bats parlementaires, Intervento di AndrĂ© TournĂ©, seduta del 18 marzo 1948, p.1907.)).

Per il deputato comunista perseguire i partigiani Ăš un atto illegittimo anche dal punto di vista giuridico:

“Les actes du maquis Ă©taient des actes lĂ©gitimes, le maquis Ă©tait une Ă©manation du pouvoir lĂ©gitime. Oui, la RĂ©sistance aux hitlĂ©riens et aux traĂźtres Ă©tait un acte lĂ©gitime. [
] Il ne s’agit pas de pardon, de clĂ©mence, de misĂ©ricorde, mais de justice tout court, monsieur le garde des Sceaux. [
] Toutes ces inculpations, ces arrestations et ces condamnations sont illĂ©gales, monsieur le garde des sceaux. Elles le sont d’aprĂšs l’ordonnance du 6 juillet 1943 portant lĂ©gitimation des actes accomplis dans le but de servir la libĂ©ration du pays” ((Ibidem, pp.1907-1908.)).

La battaglia parlamentare a difesa dei partigiani indagati e incarcerati si inscrive nel contesto piĂč ampio di quel enjeu de mĂ©moire che Ăš divenuta la Resistenza, sempre piĂč messa in discussione dalla volontĂ  di riabilitazione del regime di Vichy e dal revisionismo storico che ne era conseguito da una parte, dalla divisione dei partiti che alla lotta resistenziale si rifacevano e all’affermarsi della guerra fredda, dall’altra. CiĂČ porta alcuni deputati ((I firmatari dell’interpellation del 19 luglio 1949 sono: Albert Forcinal (UDSR), Albert LĂ©crivain-Servoz (IndĂ©pendant), Emmanuel d’Astier de la Vigerie (rĂ©publicain progressiste), Alfred Malleret – Joinville (PCF), Philippe Livry-LĂ©vel (RPF), Louis Marin (IndĂ©pendant), Henri Bouret (MRP). Cfr. L’HumanitĂ©, n°1499, 30 giugno 1949, p.2. “Des dĂ©putĂ©s rĂ©sistants communiste, rĂ©publicain progressiste, MRP, RGR, indĂ©pendant et gaulliste interpelleront sur les attaques contre la RĂ©sistance” )) di diversa appartenenza politica, ma accomunati da uno stesso passato nella Resistenza, a depositare all’Assemblea Nazionale delle interpellanze per domandare al governo quale fossero le misure intraprese per porre un termine alle campagnes de diffamation contro la Resistenza e per assicurare ai combattenti della clandestinitĂ  le garanzie alle quali avevano diritto12.

Queste interpellanze non costituiscono altro che il riflesso delle preoccupazioni dei parlamentari con un passato nella Resistenza nei confronti del lento degrado che la gloria resistenziale stava subendo e che trova nei processi ai partigiani un seguito concreto. PiĂč specificatamente, i dibattiti del 19 luglio 1949 a Palais Bourbon sono rilevatori di un sussulto di coscienza della Resistenza unita, di un ultimo sforzo, come sottolineato da Stephan Gacon nella sua analisi sull’amnistia nella storia di Francia, per ostacolare la banalizzazione di Vichy e della Collaborazione (Gacon 2002, 228).

A quattro anni dalla fine del conflitto l’unitĂ  della Resistenza Ăš ormai un ricordo lontano, iniziato a dissolversi all’indomani della Liberazione e sempre piĂč stretto nella tenaglia della politica nazionale e delle tensioni internazionali. I partigiani, aureolati dell’audacia e della gloria del combattimento resistente contro la vergogna e il disonore, e da anni ormai oggetto di procedimenti penali a loro carico, diventano nelle parole di questi parlamentari delle vittime, il simbolo del disinteresse dell’esecutivo nei loro confronti, e ancor di piĂč la carta usata dal governo per creare delle campagne di divisione tra i cittadini ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Albert LĂ©crivain-Servoz, seduta del 19 luglio 1949, p.4779.)).IMG_9263

Nell’interpellanza i parlamentari affermano che le condizioni nelle quali l’ordinanza di Algeri ù applicata sono tali da schernire ogni giorno lo spirito della Resistenza con i mesi di detenzione preventiva, con gli anni di prigione e lavori forzati che hanno colpito degli uomini per aver compiuto degli atti di Resistenza13 . Le ragioni di questo stato di cose sono individuate da Emmanuel d’Astier de la Vigerie, repubblicano progressista, ma definito compagnon de route del Pcf per la sua vicinanza alle istanze comuniste, innanzitutto nel potere conferito all’ordine giudiziario di valutare l’intenzione sottesa agli atti di Resistenza e nella solo parziale epurazione della magistratura.

D’Astier de la Vigerie procede con un atto di accusa nei confronti del governo e dei poteri pubblici che avrebbero lasciato che in Francia fosse minata l’unità della Resistenza e la sua solidità in quanto portatrice di valori positivi sui quali ancorare la rinata Repubblica.

«La premiĂšre thĂšse est qu’il y avait deux rĂ©sistances: la bonne et la mauvaise; la bonne, passive et sage, la mauvaise composĂ©e de “terroristes”. [
] La deuxiĂšme thĂšse accrĂ©ditĂ©e est que la rĂ©pression, de 1944 Ă  1947, a Ă©tĂ© sĂ©vĂšre, sanglante. Les rĂ©sistants auraient Ă©tĂ© des bourreaux, les gouvernements provisoires auraient Ă©tĂ© des gouvernements de partisans. [
] Ces deux thĂšses permettent aujourd’hui aux collaborateurs, aux hommes de Vichy, de dĂ©clarer ouvertement dans la rue, dans leurs journaux, dans leurs livres si nombreux: nous sommes des victimes; vous, les rĂ©sistants, vous ĂȘtes des bourreaux ((Ivi.))».

I partiti al governo che sostengono l’amnistia per i fatti di Collaborazione non vogliono abbandonare la Resistenza concepita come gloriosa riaffermazione della nazione, valore fondante della rinata Repubblica. La Resistenza in quanto tale, come affermazione astratta, non Ăš qui ancora messa in discussione. Ad essere attaccati sono invece gli uomini, i partigiani in quanto specificità concreta, con l’espediente dei crimini commessi per interesse personale o ancor peggio per disegni provenienti dall’Unione Sovietica. Si intende dunque recuperare a proprio profitto l’ereditĂ  patriottica incarnata dalla Resistenza, escludendo da essa gli uomini che hanno contribuito a crearla. Questa direzione Ăš rivelata dalla volontĂ  di classificazione in buoni e cattivi partigiani, in buona e cattiva Resistenza, ponendo l’accento sulla veridicitĂ  e legittimitĂ  della prima e permettendo al governo di identificarcisi divenendone il vero erede, a discapito della seconda, incarnata dai comunisti, e responsabile di quei crimini imputati ai rĂ©sistants emprisonnĂ©s.

Sebbene con sfumature sostanzialmente differenti dovute al diverso svolgimento della guerra nei due paesi e alla successiva ricostruzione, Ăš inevitabile mettere a confronto il caso francese con quello italiano, in cui i partiti al governo dopo la cacciata delle sinistre nel 1947, volevano configurarsi allo stesso tempo come interni alla Resistenza, ma estranei alle illegalitĂ  della guerra liberatrice. L’obiettivo era quello di fondare la neonata Repubblica sul mito di una Resistenza patriottica non inficiata dalle violenze e la repressione antipartigiana (Alessandrini Politi 1990), cosĂŹ venne definita dalle sinistre, era sostanziale a questo progetto. Inoltre va aggiunto che per quanto riguarda il caso italiano i processi contro i partigiani erano funzionali al depotenziamento di quelle spinte innovatrici che si erano affermate nel biennio ’43-’45 e alla criminalizzazione dei comunisti per delegittimarne la legittimitĂ  parlamentare e democratica indicandoli come gli ispiratori di azioni volte a destabilizzare la democrazia. Si voleva perciĂČ svuotare la Resistenza dei suoi contenuti piĂč innovatori e progressisti. Allo stesso modo in Francia, emerge una RĂ©sistance sans rĂ©sistants, una Resistenza senza partigiani dove la specificitĂ  e la concretezza del combattimento si perde a favore di un piĂč generico concetto dentro il quale poter far confluire posizioni estremamente eterogenee.

La preoccupazione dei deputati comunisti Ăš quella che i partigiani, a causa delle numerose cause giudiziarie in cui sono coinvolti e che sempre piĂč occupano le pagine dei giornali e lo spazio della sfera pubblica, possano essere accomunati a criminali di diritto comune. “Il se trouve alors des hommes pour murmurer: vous voyez ces rĂ©sistants, tous des voleurs!”, esclama d’Astier de la Vigerie ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de la Vigerie, seduta del 19 luglio 1949, p.4782.)).

È interessante sottolineare come a soli quattro anni dalla Liberazione si sia resa necessaria una presa di posizione a favore della Resistenza cosĂŹ netta e come la sua difesa sia dovuta entrare all’ordine del giorno dell’agenda politica. Questa constatazione permette di vedere come da una parte, il Pcf che, opponendosi in modo assoluto all’amnistia per la Collaborazione e alla rĂ©habilitation des traĂźtres, volesse presentarsi come il solo partito difensore dell’ereditĂ  resistenziale. Dall’altra, la rapiditĂ  con la quale la societĂ  francese ha se non del tutto dimenticato, per lo meno affievolito il ricordo della Resistenza, Ăš rivelatore dello spirito intrinseco all’adozione di leggi d’amnistia (Gacon, 2002, 212). L’amnistia viene a sottolineare perciĂČ come le crepe interne ai partiti della Resistenza le abbiano sottratto i mezzi per opporvisi, segnandone cosĂŹ di fatto l’insuccesso politico. Se nel paese andava diffondendosi un atteggiamento favorevole all’amnistia per i collaborazionisti, rimaneva il problema dei partigiani incarcerati che ancora nel 1949 occupavano le celle della Repubblica ed erano chiamati a giudizio dai suoi tribunali a cinque anni dalla Liberazione. Come Ăš emerso dai dibattiti parlamentari, il problema principale risiedeva nella definizione giuridica e nel riconoscimento della legittimitĂ  degli atti compiuti dai partigiani al servizio della causa di liberazione del paese. Questa complessitĂ , unita alla mancata delimitazione specifica del significato da attribuire allo statut de rĂ©sistant, all’incertezza sull’attribuzione delle giurisdizioni, militare o civile, e a un clima generale e generalizzato in cui i partigiani sembrano essere dimenticati, fa sĂŹ che i tempi della loro detenzione preventiva una volta aperta l’istruzione nei loro confronti e prima di arrivare al processo e al conseguente giudizio, fossero molto lunghi. È per questo motivo che alcuni deputati si fecero carico di portare all’attenzione dell’Assemblea questo stato di cose. Le interpellanze in questo senso vengono come di consueto dai parlamentari comunisti, nello specifico le figure di Yves PĂ©ron, AndrĂ© TournĂ© e Alfred Mallaret-Joinville, che in questo caso si trovano affiancati da personalitĂ  appartenenti ad altri partiti, quali il noto Emmanuel d’Astier de la Vigerie (repubblicano progressista), Louis Marin (repubblicano indipendente), Jean Minjoz (Sfio), Daniel Mayer (Sfio). A essere chiesta all’Assemblea Ăš una misura che ponga fine alla detenzione preventiva dei partigiani perseguiti:

“Des l’instant qu’un citoyen sera poursuivi, mĂȘme pour inflation de droit commun pour des faits autres que des faits de collaboration accomplis avant le 8 mai 1945, la libertĂ© provisoire lui sera acquise de plein droit s’il justifie d’un domicile connu et d’un certificat prouvant son appartenance Ă  une formation de rĂ©sistance antĂ©rieurement au 31 juillet 1944” ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Jean Minjoz, seduta del 29 lulgio 1949, p.5481.)).

Il dibattito all’Assemblea Ăš molto acceso e vede la netta contrapposizione del governo a una tale proposta. Secondo il ministro della giustizia una simile disposizione avrebbe costituito un pericolo in quanto sarebbe stata la prima volta che una legge si sarebbe espressa su un argomento come la libertĂ  provvisoria, fino a quel momento di competenza esclusiva della magistratura. Inoltre il ministro mette in discussione il fatto che se la legge fosse stata approvata a beneficiarne non sarebbero stati solo degli autentici partigiani le cui azioni erano state irreprensibili e con l’evidente scopo di contribuire alla liberazione del territorio, bensĂŹ anche sedicenti rĂ©sistants i cui rapporti con la Resistenza erano molto vaghi ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Robert Lecourt, seduta del 29 luglio 1949, pp.5482-5483.)).

La discussione sulla proposta di legge verte sostanzialmente attorno a due questioni: le date limite entro le quali i fatti incriminati devono essere stati commessi per poter beneficiare della legge e della libertĂ  provvisoria e sulla definizione della natura degli atti compiuti per poter rientrare nelle categorie descritte dalla legge. Per ciĂČ che concerne il primo punto la querelle Ăš strettamente tecnica sulla scelta di quale sia la giusta data come termine ad quem, considerato il fatto che non tutto il territorio nazionale Ăš stato liberato nello stesso momento e che anche dopo la liberazione la guerra contro la Germania nazista Ăš continuata. Il secondo punto, invece, concerne l’articolo 314 , punto nodale della questione: la definizione di atto di Resistenza. I legislatori faticavano a stabilire in modo giuridicamente inoppugnabile tale categoria. Questa debolezza viene sfruttata dai partiti contrari alla libertĂ  provvisoria per i partigiani, i quali chiedono di inserire nel testo un articolo che preveda la non applicabilitĂ  a chi non avesse “manifestamente rapporti con l’interesse delle Resistenza ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, emendamento proposto da AndrĂ©-Bertrand Chautard, seduta del 19 luglio 1949, p.5484.))”, ponendo cosĂŹ al centro la valutazione della “natura” degli atti compiuti. È tutto il gruppo comunista ad opporsi con forza e a sottolineare come una tale modifica avrebbe reso vana l’intera legge in quanto non esiste una definizione precisa appunto di “natura degli atti”, sostenendo come con questa legge si volesse sottrarre ai giudici la possibilitĂ  di determinare la qualità dell’intenzione in quanto si era constato come i giudici fossero propensi a non dichiarare utile alla Resistenza alcun atto15. Dopo vari dibatti si decide di designare la natura degli atti secondo quanto contenuto nell’ordinanza di Algeri del 6 luglio 1943. La legge viene cosĂŹ approvata il 2 agosto 194916 : i partigiani, secondo i termini specificati dalla legge, devono godere della libertĂ  provvisoria fino a che l’istruzione Ăš in corso. Una prima vittoria in favore dei rĂ©sistants emprisonnĂ©s sembra esser stata raggiunta, ma si vedrĂ  come l’inasprirsi dei toni nel dibattito sull’amnistia avrebbe portato le cause giudiziarie che vedevano i partigiani sul banco degli imputati ancora una volta al centro della discussione politica. Solo un accenno alla situazione italiana dove secondo Neppi Modona il ricorso alla detenzione preventiva era molto frequente da parte dei giudici che “usarono largamente questo strumento di intimidazione processuale” (Modona, 1984, 36). Inoltre va sottolineato come in Italia si fosse reso necessario da parte del governo stabilire per legge, con il decreto 6 settembre 1046 n° 96, il divieto di emettere mandati di cattura o di arresto, e a disporre la revoca di quelli giĂ  emessi, contro i partigiani “per fatti di costoro commessi durante l’occupazione nazifascista”. CiĂČ a testimonianza dell’elevato numero di partigiani presenti nelle carceri italiane in stato di carcerazione preventiva per fatti commessi durante la lotta di liberazione (Modona, 1991, 47).IMG_8897

4. Le amnistie degli anni Cinquanta

A minare ulteriormente il fronte resistenziale vi ù la graduale adesione dei due partiti provenienti dalla Resistenza alla causa dell’amnistia: l’Rpf, il partito fondato da De Gaulle nel 1947, e il Mrp, di ispirazione democristiana creato nel 1944, avrebbero votato entrambi le due grandi leggi di amnistia del 1951 e del 1953, alle quali solo comunisti e socialisti si sarebbero opposti.

L’esacerbazione della retorica usata negli interventi all’Assemblea Ăš evidente. Se fino al 1949 ciĂČ che veniva richiesto era clemenza e perdono per chi aveva sbagliato e gli attacchi contro i partigiani erano finalizzati da una parte a minimizzare le azioni dei collaborazionisti e dall’altra a far emergere una minaccia rossa contro cui era vitale coalizzarsi, ora si parla di innocenza dei collaborazionisti e i partigiani incarcerati diventano l’emblema della violenza la cui paternitĂ  Ăš da iscrivere al Pcf. La battaglia ancora una volta sembra essere tra comunisti e anticomunisti.

Significativa Ăš la definitiva polarizzazione delle parti attorno alla Resistenza stessa: tutte le forze politiche ne ricorrono nei loro discorsi seppur con fini opposti per sostenere o prendere le distanze dall’amnistia. Come sottolineato da Henry Rousso, questi dibattiti tracciano una linea definitiva su quello che restava del consenso della Liberazione, tanto sulle sorti da riservare ai collaborazionisti che piĂč in generale, sul senso storico da attribuire agli eventi tragici del 1940-1944 (Rousso, 1992, 568). Ai fini del presente lavoro non Ăš sostanziale entrare nel merito di cosa abbiano sancito le due leggi promulgate negli anni Cinquanta, ne accenneremo soltanto, bensĂŹ focalizzare l’attenzione ancora una volta sull’angolo di visuale scelto per descrivere una parte della storia politica della Francia del secondo dopoguerra: i processi contro i partigiani. I dibattiti sull’amnistia se a prima vista potevano apparire secondari al fine dell’analisi qui proposta, sono risultati al contrario di estremo valore a piĂč di un titolo. Innanzitutto per il ricorso sistematico e la rievocazione continua alle vicende giudiziarie dei partigiani, sia per denunciarne l’illegittimitĂ  da parte dei comunisti e farne il rovescio della stessa medaglia che vede i collaborazionisti uscire di prigione, sia da parte delle destre e di un fronte sempre piĂč ampio che come abbiamo visto va a interessare anche i partiti nati nella Resistenza che ne fanno il loro cavallo di battaglia per mostrare che gli sbagli non sono stati commessi solo da una parte e per inficiare la legittimitĂ  del Pcf. In secondo luogo l’insistenza su questi processi mostra come il ricordo della Resistenza a soli pochi anni dalla fine del conflitto non costituisca piĂč un fattore di vicinanza delle diverse istanze politiche. Infine, a essere messo in gioco Ăš il quadro stesso in cui iscrivere la memoria della guerra e della Resistenza, ma anche quello dei rapporti di forza tra i diversi partiti politici.

La legge n° 51-18 del 5 gennaio 1951 autorizza la liberazione anticipata delle persone condannate per crimini di Collaborazione a delle pene inferiori alla perpetuitĂ , la degradazione nazionale cessa di essere una pena criminale e inoltre viene concessa amnistia a coloro condannati per pene lievi che non avessero denunciato o provocato la tortura, la deportazione o la morte. Infine con la legge n° 53-681 del 6 agosto 1953 beneficiano di amnistia i condannati a pene definitive a eccezione delle persone di piĂč di diciotto anni che sono state all’origine di torture, di morte o di deportazione e che hanno favorito e lavorato direttamente con i servizi di polizia e spionaggio del nemico tedesco. L’oblio giuridico Ăš quindi sancito. L’opposizione dei comunisti Ăš netta e i loro interventi in aula, ruotano attorno a alcuni temi fissi: la difesa dei partigiani e attraverso loro la difesa della legittimitĂ  della lotta comunista durante la guerra, il parallelismo tra i due diversi pesi della giustizia se si tratti di Collaborazione o Resistenza, la lotta affinchĂ© il beneficio dell’amnistia sia applicato a chi ha fatto onore alla Francia e non a chi ha tradito la patria, la denuncia della rinascita del neofascismo e del neovichysmo, la troppa vicinanza storica con le vicende degli annĂ©es noires per poter permettere il perdono, le critiche verso il governo sia in politica interna che estera.

“La terre des tombes de leurs victimes n’est pas encore bien sĂ©chĂ©e, qu’ils voudraient dĂ©jĂ , sur ces mĂȘmes tombes, proclamer que Vichy avait raison et que la RĂ©sistance avait tort” ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, Intervento di AndrĂ© TournĂ©, seduta del 2 novembre 1950, pp.7381-7382.)).

Il richiamo alla Resistenza Ăš ancora una volta continuo da entrambe le parti. È per questo che Roger Duveau, deputato Mrp e portavoce del progetto di legge portante amnistia, si richiama ai partigiani, agli autentici patrioti che hanno lottato contro le dottrine di odio e violenza che erano alla base del regime contro cui combattevano. Per Duveau concedere l’amnistia significa restare fedeli al ricordo di coloro che si sono battuti per la pacificazione e la concordia, mentre l’oblio degli sbagli passati non “pourrait amoindrir le respect que nous avons pour nos hĂ©ros et insulter Ă  la mĂ©moire de nos morts” ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Roger Duveau, seduta dell’11 luglio 1952, p.3900.)). La reazione di comunisti e socialisti Ăš netta: Ăš inaccettabile che con il pretesto della clemenza, si coprano con il velo dell’oblio i fatti stessi e tutte le conseguenze nefaste che questi hanno portato alle sorti della Francia. “L’amnistie au lieu de servir la cause de la vĂ©ritable rĂ©conciliation et de la vĂ©ritable unitĂ© française, aura pour effet de permettre aux coupables d’hier de se poser en accusateurs” ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Jean Minjoz, seduta dell’11 luglio 1952, p.3901.)). I comunisti rifiutano anche l’accostamento all’interno dello stesso progetto di legge di collaborazionisti e partigiani: l’amnistia della Collaborazione viene, infatti, legata a quella per i partigiani e i lavoratori condannati per sciopero cancellando le differenze tra gli atti in questione.

“Il faut rĂ©pĂ©ter que la forme mĂȘme du rapport de M. Duveau est scandaleuse, car elle groupe dans un mĂȘme texte l’amnistie aux traĂźtres, l’amnistie aux rĂ©sistants, l’amnistie aux dĂ©linquants de droit commun. Les dispositions dites d’amnistie aux rĂ©sistants sont ainsi intercalĂ©es “en sandwich” entre celles qui sont prĂ©vues pour les collabos et pour les dĂ©linquantes” ((AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di RenĂ© Camphin, seduta dell’11 luglio 1952, pp.3906-3907. 43 AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di AndrĂ© TournĂ©, seduta del 27 febbraio 1953, pp.1459-1460. 44 AN, JO, Legge n° 53-681 del 6 agosto 1953, articolo primo, p.6942.)).

Il Pcf non puĂČ accettare una simile legge d’amnistia, votarla avrebbe significato abbandonare e rinnegare tutte le argomentazioni attorno alle quali il partito aveva fondato il consenso nel proprio elettorato, come l’intransigenza dell’epurazione e la conseguente contrapposizione a ogni forma di clemenza giuridica, la difesa della Resistenza, la campagna in favore dei partigiani. AndrĂ© TournĂ© con queste parole evidenzia il paradosso che si sta per compiere con il voto in Assemblea:

“Le drame de la loi d’amnistie que nous sommes en train de voter, je vous demande d’y rĂ©flĂ©chir, le drame de cette loi d’amnistie, c’est qu’elle permettrait de libĂ©rer les rares collaborateurs qui restent encore en prison et, si des mesures n’étaient pas prises en faveur des rĂ©sistants, nous verrions remplacer les collaborateurs dans leurs cellules oĂč ils avaient Ă©tĂ© trĂšs justement emprisonnĂ©s, par des rĂ©sistants”43.

Con la legge del 1953 si chiude il grande capitolo dell’amnistia per la Collaborazione, ma non quello riguardante le vicissitudini dei partigiani. Con 391 voti favorevoli e 212 contrari di comunisti e socialisti, viene approvata una legge che di fatto concede una larga amnistia escludendo solamente il “poignĂ©e de traĂźtres” piĂč volte evocato all’Assemblea e sulla stampa. Unica vittoria del Pcf Ăš l’inserimento, votato all’unanimitĂ , dell’articolo primo che dichiara:

“La RĂ©publique française rend tĂ©moignage Ă  la RĂ©sistance, dont le combat au dedans et au dehors des frontiĂšres a sauvĂ© la nation. C’est dans la fidĂ©litĂ© Ă  l’esprit de la RĂ©sistance qu’elle entend que soit aujourd’hui dispensĂ©e la clĂ©mence. L’amnistie n’est pas une rĂ©habilitation ni une revanche, pas plus qu’elle n’est une critique contre ceux qui, au nom de la nation eurent la lourde tache de juger et de punir”44.

L’intricata vicenda sulle sorti dei partigiani e della Collaborazione portata nei dibattiti all’Assemblea Nazionale non poteva chiudersi che con questo preambolo, che racchiude in sĂ© tutta l’ambiguitĂ  su un enjeu de mĂ©moire come la Resistenza.

1 France d’Abord, n°147, 24 aprile 1946, «DĂ©fense de patriotes emprisonnĂ©s», p.8.

2 France d’Abord, n°306, 9 giugno 1949, «Contre la trahison de la victoire. Union de la RĂ©sistance!», p.3.

3 France d’Abord, n°345, 2-9 marzo 1950, «Pour les tribunaux la RĂ©sistance demeure un crime», p.5. Le condanne a morte erano state pronunciate nei confronti di Jean-Pierre Kabacinsky, immigrato polacco avente preso parte attiva nella Resistenza francese, condannato nel 1948 e graziato nel 1951 salvo poi essere espulso dalla Francia, AndrĂ© Moizo, la cui pena Ăš stata tramutata in lavori forzati a perpetuitĂ  e Edouard Moreau, condannato nel 1948, ha visto la propria pena trasformarsi in lavori forzati e poi essere rilasciato nel 1952.

4 France d’Abord, n°505, 2 aprile 1953, «RenĂ© Camphin parle de la loi Duveau», p.8.

5 France d’Abord, n°605, gennaio 1956, «Pour fait de RĂ©sistance», p.5.

6 France d’Abord, n°540, 10 dicembre 1953, «La lutte contre la rĂ©pression», p.5; France d’Abord, n°574, 5 agosto 1954, «Des milliers de rĂ©sistants poursuivis pour avoir fait leur devoir», p.12.

7 Assemblée Nationale, Journal Officiel, seduta del 10 novembre 1955, p.4721.

8 AN, JO, débats parlementaires, intervento di René Camphin, seduta del 27 dicembre 1945, p.422. 9 Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n° 4. Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari. 10 Legge n° 46-729 del 16 aprile 1946.

11 AN JO, débats parlementaires, intervento di Yves Péron, seduta del 12 aprile 1946, p.1750.

12 Ivi.

13 AN, JO, pp.1751-1752. L’articolo 6 cita come segue: “Pendant un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, pourront demander Ă  ĂȘtre admises par dĂ©cret au bĂ©nĂ©fice de l’amnistie les personnes poursuivies ou condamnĂ©es pour toutes infractions pĂ©nales, qu’elle qu’en soit la qualification et quelle que soit la jurisdiction appelĂ©e Ă  en connaĂźtre, civile ou militaire, commises antĂ©rieurement au 8 mai 1945, pour l’ensemble du territorire, ou Ă  la date du 10 aoĂ»t 1945 pour les dĂ©partements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, Ă  condition que les actes reprochĂ©s aient Ă©tĂ© accomplis avec l’esprit de servir la cause de la libĂ©Ration dĂ©finitive de la France”.

14 AN, JO, débats parlementaires, Intervento di Adrien Mabrut, seduta del 12 aprile 1946, pp.1748-1749.

15 AN, JO, p.1754. L’articolo 16 cita come segue: “La prĂ©sente loi d’amnistie ne saurait, en aucun cas, s’appliquer Ă  des faits de collaboration dans les termes de l’ordonnance du 28 novembre 1944”.

16 Fedele a PĂ©tain fonda nel 1944 Questions actuelles, che si trasforma presto in Écrits de Paris e che raggruppa uomini politici di destra sanzionati dai processi di epurazione. Nel 1951 Malliavin fonda un’altra rivista Rivarol, in omaggio al controrivoluzionario che aveva combattuto il Terrore cosĂŹ come lui e i suoi colleghi stavano combattendo l’epurazione. 17 Da notare come rĂ©sistant, partigiano, sia scritto con la t; mentre RĂ©sistance, Resistenza, con la c. 

18 AN, JO, ordinanza del CFLN del 6 luglio 1943 cita come segue: “sont dĂ©clarĂ©s lĂ©gitimes tous actes accomplis postĂ©rieurement au 10 juin 1940 dans le but de servir la cause de la libĂ©ration de la France”.

19 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Yves Péron, seduta del 18 giugno 1947, p.2192.

20 Legge n° 47-1504 del 16 agosto 1947.

21 AN, JO, lois et dĂ©crets,17 agosto 1947, p.8058. L’articolo 25 del titolo IV cita come segue: “sous rĂ©serve des dispositions du titre III, la prĂ©sente loi d’amnistie ne saurait en aucun cas s’appliquer Ă  des faits prĂ©vus aux ordonnances du 28 novembre 1944, portant modification et codification des textes relatifs Ă  l’indignitĂ© nationale, et Ă  l’ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 relative Ă  la rĂ©pression du commerce avec l’ennemi dans les territorires occupĂ©s ou contrĂŽlĂ©s par l’ennemi, quelle que soit la jurisdiction ayant statuĂ©[
]”.

22 AN,JO, débats parlementaires, interpellanza di Philippe Livry-Level, seduta del 18 marzo 1948, p.1905.

23 AN, JO, débats parlementaires, interpellanza di André Tourné, seduta del 18 marzo 1948, p.1906.

24 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Philippe Livry-Level, seduta del 18 marzo 1948, pp. 1906-1907.

25 AN, JO, , débats parlementaires, Intervento di André Tourné, seduta del 18 marzo 1948, p.1907.

26 Ibidem, pp.1907-1908.

27 I firmatari dell’interpellation del 19 luglio 1949 sono: Albert Forcinal (UDSR), Albert LĂ©crivain-Servoz (IndĂ©pendant), Emmanuel d’Astier de la Vigerie (rĂ©publicain progressiste), Alfred Malleret – Joinville (PCF), Philippe Livry-LĂ©vel (RPF), Louis Marin (IndĂ©pendant), Henri Bouret (MRP). Cfr. L’HumanitĂ©, n°1499, 30 giugno 1949, p.2. “Des dĂ©putĂ©s rĂ©sistants communiste, rĂ©publicain progressiste, MRP, RGR, indĂ©pendant et gaulliste interpelleront sur les attaques contre la RĂ©sistance” 

28 AN, JO, débats parlementaires, interpellanza, seduta del 19 luglio 1949, pp.4777-4786.

29 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Albert Lécrivain-Servoz, seduta del 19 luglio 1949, p.4779.

30 AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de la Vigerie, seduta del 19 luglio 1949, p.4782.

31 Ivi.

32 AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de la Vigerie, seduta del 19 luglio 1949, p.4782.

33 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Jean Minjoz, seduta del 29 lulgio 1949, p.5481.

34 AN, JO, débats parlementaires, intervento di Robert Lecourt, seduta del 29 luglio 1949, pp.5482-5483.

35 AN, JO, p.5484. La prima formulazione dell’articolo 3 recitava come segue: “les dispositions de la prĂ©sente loi nes’appliquent pas aux actes de collaboration avec l’ennemi”. L’emendamento invece proposto da AndrĂ©-Bertrand Chautard (MRP) e poi votato dall’Assemblea era redatto nel seguente modo: “les dispositions de la prĂ©sente loi ne s’appliquent pas aux actes n’ayant manifestement aucun rapport avec l’intĂ©rĂȘt de la RĂ©sistance”.

36 AN, JO, débats parlementaires, emendamento proposto da André-Bertrand Chautard, seduta del 19 luglio 1949, p.5484.

37 AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de le Vigerie, seduta del 29 luglio 1949, p.5485.

38 AN, JO, Legge n° 40-1112 del 2 agosto 1949, p.7842.

39 AN, JO, débats parlementaires, Intervento di André Tourné, seduta del 2 novembre 1950, pp.7381-7382.

40 AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Roger Duveau, seduta dell’11 luglio 1952, p.3900.

41 AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Jean Minjoz, seduta dell’11 luglio 1952, p.3901.

42 AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di RenĂ© Camphin, seduta dell’11 luglio 1952, pp.3906-3907. 43 AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di AndrĂ© TournĂ©, seduta del 27 febbraio 1953, pp.1459-1460. 44 AN, JO, Legge n° 53-681 del 6 agosto 1953, articolo primo, p.6942.

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Siti consigliati

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Permette di consultare i testi di tutte le leggi di amnistia promulgati dal secondo dopoguerra a oggi.

http://4e.republique.jo-an.fr

Permette di consultare le pubblicazioni del Journal Officiel riportante i dibattiti all’AssemblĂ©e Nationale e le leggi e i decreti promulgati.

http://storia.camera.it

Permette di consultare l’archivio degli atti parlamentari della legislatura precedente a quella in corso.

Biografia

Greta Fedele Ăš dottoressa magistrale in Scienze Storiche. Ha conseguito il titolo di doppia laurea nel quadro del corso integrato tra l’UniversitĂ  Alma Mater Studiorum di Bologna e l’UniversitĂ© Paris 7 Diderot, discutendo una tesi dal titolo “I rĂ©sistants e la giustizia: processi ai partigiani nel secondo dopoguerra in Francia”. Le sue ricerche si sono finora concentrati sulle vicende dei partigiani nel dopoguerra e sulle loro implicazioni con la giustizia. Ha lavorato sia sul caso francese che su quello italiano. Su quest’ultimo punto ha pubblicato: Tre processi “scomodi”, in “Diacronie. Studi di Storia Contemporanea”, n. 20, 4|2014

Biography

Greta Fedele is graduate in Scienze Storiche. She has achieved the double degree in the integrated course between UniversitĂ  Alma Mater Studiorum of Bologna and UniversitĂ© Paris 7 Diderot, discussing the thesis “I rĂ©sistants e la giustizia: processi ai partigiani nel secondo dopoguerra in Francia”. Her researches have so far focused on the experiences of partisans after the Second War World and on their implications with the justice. She has worked both on French and Italian cases. She has published: Tre processi “scomodi”, in “Diacronie. Studi di Storia Contemporanea”, n. 20, 4|2014

  1. France d’Abord, n°345, 2-9 marzo 1950, «Pour les tribunaux la RĂ©sistance demeure un crime», p.5. Le condanne a morte erano state pronunciate nei confronti di Jean-Pierre Kabacinsky, immigrato polacco avente preso parte attiva nella Resistenza francese, condannato nel 1948 e graziato nel 1951 salvo poi essere espulso dalla Francia, AndrĂ© Moizo, la cui pena Ăš stata tramutata in lavori forzati a perpetuitĂ  e Edouard Moreau, condannato nel 1948, ha visto la propria pena trasformarsi in lavori forzati e poi essere rilasciato nel 1952. []
  2. France d’Abord, n°605, gennaio 1956, «Pour fait de RĂ©sistance», p.5. []
  3. France d’Abord, n°540, 10 dicembre 1953, «La lutte contre la rĂ©pression», p.5; France d’Abord, n°574, 5 agosto 1954, «Des milliers de rĂ©sistants poursuivis pour avoir fait leur devoir», p.12. []
  4. Assemblée Nationale, Journal Officiel, seduta del 10 novembre 1955, p.4721. []
  5. Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n° 4. Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari. []
  6. Legge n° 46-729 del 16 aprile 1946. []
  7. AN, JO, pp.1751-1752. L’articolo 6 cita come segue: “Pendant un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, pourront demander Ă  ĂȘtre admises par dĂ©cret au bĂ©nĂ©fice de l’amnistie les personnes poursuivies ou condamnĂ©es pour toutes infractions pĂ©nales, qu’elle qu’en soit la qualification et quelle que soit la jurisdiction appelĂ©e Ă  en connaĂźtre, civile ou militaire, commises antĂ©rieurement au 8 mai 1945, pour l’ensemble du territorire, ou Ă  la date du 10 aoĂ»t 1945 pour les dĂ©partements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, Ă  condition que les actes reprochĂ©s aient Ă©tĂ© accomplis avec l’esprit de servir la cause de la libĂ©Ration dĂ©finitive de la France”. []
  8. AN, JO, p.1754. L’articolo 16 cita come segue: “La prĂ©sente loi d’amnistie ne saurait, en aucun cas, s’appliquer Ă  des faits de collaboration dans les termes de l’ordonnance du 28 novembre 1944”. []
  9. AN, JO, ordinanza del CFLN del 6 luglio 1943 cita come segue: “sont dĂ©clarĂ©s lĂ©gitimes tous actes accomplis postĂ©rieurement au 10 juin 1940 dans le but de servir la cause de la libĂ©ration de la France”. []
  10. AN, JO, lois et dĂ©crets,17 agosto 1947, p.8058. L’articolo 25 del titolo IV cita come segue: “sous rĂ©serve des dispositions du titre III, la prĂ©sente loi d’amnistie ne saurait en aucun cas s’appliquer Ă  des faits prĂ©vus aux ordonnances du 28 novembre 1944, portant modification et codification des textes relatifs Ă  l’indignitĂ© nationale, et Ă  l’ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 relative Ă  la rĂ©pression du commerce avec l’ennemi dans les territorires occupĂ©s ou contrĂŽlĂ©s par l’ennemi, quelle que soit la jurisdiction ayant statuĂ©[
]”. []
  11. AN, JO, débats parlementaires, interpellanza di André Tourné, seduta del 18 marzo 1948, p.1906. []
  12. AN, JO, débats parlementaires, interpellanza, seduta del 19 luglio 1949, pp.4777-4786. []
  13. AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de la Vigerie, seduta del 19 luglio 1949, p.4782. []
  14. AN, JO, p.5484. La prima formulazione dell’articolo 3 recitava come segue: “les dispositions de la prĂ©sente loi nes’appliquent pas aux actes de collaboration avec l’ennemi”. L’emendamento invece proposto da AndrĂ©-Bertrand Chautard (MRP) e poi votato dall’Assemblea era redatto nel seguente modo: “les dispositions de la prĂ©sente loi ne s’appliquent pas aux actes n’ayant manifestement aucun rapport avec l’intĂ©rĂȘt de la RĂ©sistance”. []
  15. AN, JO, dĂ©bats parlementaires, intervento di Emmanuel d’Astier de le Vigerie, seduta del 29 luglio 1949, p.5485. []
  16. AN, JO, Legge n° 40-1112 del 2 agosto 1949, p.7842. []