La persecuzione patrimoniale e l’attività dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare a Modena

di Giulia Dodi

Abstract

L’articolo intende mettere in luce come si svolse la persecuzione patrimoniale nei confronti degli ebrei dopo l’emanazione della legislazione razziale nel 1938. Il regime fascista istituì un apposito ente attraverso il quale prendere in consegna i beni patrimoniali dei cittadini dichiarati di razza ebraica, al fine di escluderli completamente dall’economia italiana. L’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (Egeli) svolse l’attività di espropriazione nel periodo compreso tra il 1938 e il 1945 con alterne fortune, e con profonde diversità nell’attuazione della normativa da parte delle amministrazioni locali nelle diverse province italiane. Modena rappresenta un esempio significativo dell’operato dell’Ente, del dispiegamento di forze coinvolte e dei risultati conseguiti.

Abstract english

This article aims to highlight what happened during the persecution against Italian jews, especially regarding the economical environment. After the approval of the racial legislation, in 1938, Fascism created an Authority directed to dispossess jews of their properties, in order to leave them out of the Italian economy. The Authority for Management and Clearance of the Jewish properties was operating between 1938 and 1945, with many differences depending on cities and local jurisdiction. Modena is one poignant example of the structure and achievements that the Authority reached during the persecution.

La campagna antisemita messa in atto dal regime fascista fu uno dei momenti più tragici della storia italiana del Novecento, troppo spesso sottovalutato e considerato solo una parentesi momentanea dovuta più all’alleanza con la Germania di Hitler che alla reale volontà di Mussolini. In realtà, il meccanismo persecutorio fascista fu pensato con attenzione, e attuato con zelo ed efficienza, da tutti gli apparati statali coinvolti, con la precisa intenzione di escludere gli ebrei da ogni ambito della vita pubblica.

Il 1938 fu l’anno che segnò la svolta definitiva per tutti gli ebrei presenti sul territorio italiano, i quali rappresentavano l’1 per mille della popolazione totale (Sarfatti 1994, 133-135),[i] e che in pochi mesi videro completamente stravolta la propria vita.

Chi erano gli ebrei

Prima di affrontare le diverse fasi della persecuzione è utile delineare con maggiore precisione chi erano i cittadini ebrei in Italia negli anni Trenta, ricostruendo la loro condizione socio-economica. Nel 1938 gli ebrei furono descritti dalla stampa nazionale e dalla propaganda fascista come “una razza di astuti profittatori”, avidi usurai in cerca di denaro e potere, pronti a tramare contro l’Italia. [ii] Gli studi effettuati finora (Della Pergola 1976) mostrano una realtà molto diversa da quella propagandata dal regime fascista sul finire degli anni Trenta, e la condizione degli ebrei presenti nel Paese all’epoca risulta essere ben più articolata di quello che il fascismo volle far credere alla massa.

L’unificazione italiana e la creazione di un unico regno guidato dai Savoia aveva posto fine alla lunga epoca di ghettizzazione delle comunità ebraiche, le quali dal Medioevo erano state sottoposte a rigide misure discriminatorie da parte degli stati che dominavano la penisola italiana. A partire dal 1861 si aprì un periodo di emancipazione per gli ebrei italiani che, ormai svincolati da ogni restrizione economica e giuridica, poterono amalgamarsi al resto della popolazione senza più alcun ostacolo. I lunghi secoli trascorsi nei ghetti e le molte interdizioni avevano plasmato gli ebrei sia socialmente sia economicamente, dando loro alcune caratteristiche che si rivelarono favorevoli al momento della loro emancipazione. Per secoli l’unica attività economica che fu loro concessa fu quella legata al commercio di denaro e ciò ebbe conseguenze ben precise. Da un lato gli ebrei avevano acquisito le capacità e le competenze per muoversi nel mercato, considerato anche il fatto che avevano dovuto farlo in condizioni limitate e svantaggiose, dall’altro gli ebrei avevano lentamente accresciuto il proprio patrimonio, come accade a chi investe sul denaro piuttosto che su proprietà di immobili. A ciò bisogna aggiungere la capacità di ampliare e diversificare i propri interessi economici e l’elevato grado di scolarizzazione, fattore che contraddistingueva gli ebrei rispetto al resto della popolazione, la quale era analfabeta per oltre il 50% (Della Pergola 1976, 75).

Il quadro che emerge descrive un gruppo sociale ben integrato in tutti gli ambiti della società italiana, che godeva di elevati livelli economici e culturali, ed era desideroso di impegnarsi in settori ed attività che fino ad allora gli erano stati proibiti. Gli ebrei erano attivi principalmente nel commercio, ma con un interesse crescente anche per l’industria e per l’amministrazione pubblica, mentre si mantennero sostanzialmente estranei al settore agricolo, nel quale era invece attiva la gran parte della popolazione italiana (De Felice 1961, 12).

Da questa breve contestualizzazione è evidente che gli ebrei abbiano saputo dare prova di competenza e capacità di adattamento, una volta rimosse le limitazioni economiche e professionali che per secoli li avevano costretti ad esercitare solo pochi mestieri. In questo modo si dimostrarono capaci di approfittare dei cambiamenti in atto tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento nel contesto economico e sociale italiano, furono abili a recepire gli sviluppi e le trasformazioni, dando prova di grande modernità.

L’emanazione delle leggi razziali colse di sorpresa la maggioranza degli ebrei i quali, proprio in virtù della piena integrazione e dell’attiva partecipazione alle vicende nazionali, si consideravano al riparo da ogni forma di violenza. Il 17 novembre 1938 il governo promulgò il decreto n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana, che dotava anche l’Italia di un apparato coerente ed articolato di leggi antiebraiche. Il decreto stabiliva con precisione chi doveva essere considerato di razza ebraica, analizzando l’albero genealogico dei singoli cittadini per definire che:

  1. Il figlio di genitori di razza ebraica era sempre considerato di razza ebraica;
  2. Il figlio di genitori di razza ariana era sempre considerato di razza ariana.

Nel caso dei matrimoni misti, invece, si teneva in considerazione la nazionalità:

  1. Il figlio di un genitore italiano di razza ebraica e di un genitore straniero di razza ariana era sempre considerato di razza ebraica;
  2. Il figlio di un genitore straniero di razza ebraica e di un genitore straniero di razza ariana all’inizio fu considerato di razza ebraica, ma poi si cambiò criterio, adottando quello descritto al punto c;
  3. Il nipote di tre nonni di razza ebraica era considerato di razza ebraica;

Il nipote di due nonni di razza ebraica poteva essere classificato di razza ariana se almeno un genitore non risultava di religione ebraica al 1 ottobre 1938, e che nessuno dei due avesse avuto “manifestazioni di ebraismo”;

Il nipote di un nonno di razza ebraica poteva essere considerato di razza ariana se un genitore, o egli stesso, non appartenessero alla religione ebraica dopo il 1 ottobre 1938 e non avessero avuto “manifestazioni di ebraismo”.

 

I ventinove articoli che componevano il testo di legge toccavano tutti gli ambiti della vita pubblica e privata: ai cittadini dichiarati di razza ebraica era impedito di avere alle proprie dipendenze personale domestico di razza ariana ed erano vietati i matrimoni “misti”, cioè le unioni fra un coniuge di razza ariana e un coniuge di razza ebraica. Tutti i cittadini dichiarati di razza ebraica dovevano essere immediatamente espulsi dal Partito Nazionale Fascista, dalle organizzazioni sindacali, da tutte le amministrazioni pubbliche e dalle amministrazioni private e bancarie considerate di interesse nazionale. L’aspetto economico della persecuzione era regolato dall’articolo 10, il quale recitava:

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

  1. essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l’ufficio di amministratore o di sindaco;

  2. essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

  3. essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.[iii]

L’unica eccezione prevista era la cosiddetta discriminazione, intesa come la possibilità per sé e per la propria famiglia di essere esentati dall’applicazione delle restrizioni economiche, a patto che si fosse in possesso di particolari benemerenze.[iv] La concessione della discriminazione era a discrezione della Demorazza, la quale tenne in particolare considerazione coloro che vantavano una lunga militanza nel Partito Fascista. Usufruirono della discriminazione soprattutto gli ebrei che erano in possesso di un attestato di partecipazione alla marcia su Roma del 1922 o che avevano preso parte alla fondazione dei Fasci di combattimento nel 1919. Meno rilevanti, invece, furono le decorazioni militari ricevute durante la Grande guerra, la partecipazione alle guerre coloniali e le eventualità mutilazioni ed invalidità che ne erano conseguite.

Struttura e attività dell’Ente

Per occuparsi della gestione dei patrimoni che avrebbero dovuto essere espropriati ai cittadini di razza ebraica il governo creò un ente apposito, denominato Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (Egeli), con sede a Roma e guidato da un presidente e da un consiglio d’amministrazione nominati direttamente da Mussolini.[v] Lo statuto, approvato con un apposito decreto regio il 27 marzo 1939, recitava espressamente:

È costituito, con sede in Roma, un ente denominato “Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare” (E.G.E.L.I.) col compito di provvedere all’acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni immobili eccedenti, a norma dei Regi decreti-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i limiti di patrimonio consentito ai cittadini italiani di razza ebraica.
L’Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di venti milioni, da stanziare, con provvedimenti del Ministro per le finanze, sul bilancio del Ministero stesso.[vi]

Di fatto l’Egeli divenne il braccio operativo del fascismo nell’ambito economico e finanziario della campagna antisemita, per realizzare la volontà del regime di estromettere gli imprenditori di razza ebraica dall’economia italiana. Dal punto di vista procedurale il meccanismo burocratico era piuttosto lungo e complesso, e richiedeva una stretta collaborazione tra potere centrale ed enti locali. L’iter prevedeva che i singoli cittadini dichiarati di razza ebraica sporgessero denuncia all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo nel quale avevano il proprio domicilio fiscale. All’Ufficio distrettuale spettavano tutti gli accertamenti del caso, a cui doveva seguire la trasmissione della denuncia all’Ufficio tecnico erariale competente: nel caso in cui il patrimonio rientrasse nei limiti fissati, l’Ufficio tecnico doveva inviare gli atti all’Intendenza di Finanza, la quale rilasciava un’attestazione dei singoli beni del cittadino ebreo. Qualora, invece, il patrimonio avesse ecceduto i limiti, l’Ufficio tecnico erariale doveva procedere alla ripartizione fra quota consentita e quota eccedente, e darne notizia all’Egeli, il quale provvedeva alla notifica al cittadino coinvolto, dei beni eccedenti e del loro valore, tramite un ufficiale giudiziario.

Lo statuto dell’Egeli prevedeva che il pagamento degli immobili trasferiti all’Ente avvenisse tramite l’emissione di speciali certificati triennali, emessi dall’Ente stesso, fruttiferi di un interesse annuo del 4%, titoli nominativi e trasferibili solo a persone di razza ebraica.[vii] I beni trasferiti all’Ente erano predisposti alla vendita “secondo un piano graduale di realizzo e in base a progetti annuali da approvarsi dal ministro per le Finanze”.[viii] L’Ente rendeva conto del proprio operato direttamente al ministero delle Finanze, e il ricavato, al netto delle spese, doveva essere versato alla Tesoreria centrale e investito nel debito pubblico.

Attraverso l’applicazione di questa normativa il regime sperava di entrare in possesso di un’ingente quantità di beni e patrimoni appartenenti agli ebrei, per un valore stimato di circa 726.000.000 lire. Tuttavia, a livello nazionale, i dati che riguardano il periodo compreso tra il 1938 e il 1943 evidenziano che appena il 7,6% del totale dei terreni e dei fabbricati eccedenti fu preso in consegna dall’Egeli, corrispondenti a circa 55.600.000 lire. L’Egeli riuscì a vendere solo una minima parte di questi beni, ricavandone una somma vicina a 29.500.000 lire, ma gli rimasero in carico beni per un valore di poco inferiore a lire 46.000.000 (Scalpelli 1962, 95). Da quello che emerge dai documenti è chiaro che molte pratiche furono avviate, ma solo poche giunsero a compimento, determinando una scarsa capacità dell’Egeli di impadronirsi dei beni ebraici nei modi stabiliti dalla legge del 1939. Al giugno 1942 risultavano trattate solo 192 pratiche, mentre 36 erano in corso di istruttoria, e delle 192 pratiche già elaborate, 44 erano bloccate per via dei ricorsi presentati dai proprietari ebrei alla commissioni provinciali, 34 erano in corso di trasferimento, mentre per le restanti 114 pratiche era avvenuto il trasferimento all’Egeli. A quella stessa data risultavano vendute proprietà relative ad appena 10 pratiche in tutta Italia, per un utile pari a 2.394.751,80 lire (Levi 1998, 49-50), quindi un risultato piuttosto modesto per un Ente che era in funzione da tre anni e che si poneva obiettivi ben più sostanziosi.

Nello stesso periodo furono solo venti le attività commerciali e industriali a cui vennero applicati i provvedimenti previsti dalla legislazione antisemita. Il decreto attuativo n. 126 del febbraio 1939 prevedeva che le aziende fossero divise in tre tipologie:[ix]

  1. Le aziende considerate di interesse per la difesa della Nazione;

  2. Le aziende con più di cento dipendenti;

  3. Tutte le aziende non rientranti nelle categorie precedenti.

Delle venti aziende prese in carico dall’Egeli una era di “tipo A”, e le altre diciannove rientravano nel “tipo B”,[x] tuttavia ben 10 aziende non furono toccate da alcun provvedimento per via della discriminazione ottenuta dai rispettivi proprietari (Rapporto generale 2001, 327-328). La legge prevedeva che per le aziende di “tipo A” e “tipo B” fosse nominato dal ministro per le Finanze, di concerto col ministro per le Corporazioni, un commissario di vigilanza, il quale avrebbe vigilato sulla gestione delle aziende per i successivi sei mesi.[xi] Per le imprese di “tipo C”, cioè tutte quelle che non erano considerate di interesse per la difesa della nazione e con meno di 100 dipendenti, era invece sufficiente l’autodenuncia presso i consigli provinciali delle corporazioni. In totale risultarono essere circa 3.100, quasi tutte dislocate nei maggiori centri italiani, Roma e Milano soprattutto, ma per esse non era prevista nessuna restrizione legislativa (Rapporto generale 2001, 331-332). Ciò non significa, però, che le aziende di “tipo C” non abbiano subito ripercussioni dall’ondata crescente di antisemitismo nel Paese, al contrario le limitazioni introdotte a partire dal 1938 resero molto difficoltoso lo svolgimento della normale attività lavorativa per qualunque azienda ebraica.

Quanto accadde nell’area modenese rispecchia le difficoltà che incontrò il regime a livello nazionale nell’attuazione degli espropri. Le mie ricerche si sono basate soprattutto sull’analisi dei documenti redatti dalla Prefettura e dalla Questura di Modena, conservati  presso l’Archivio di Stato di Modena. Nelle carte sono conservate le testimonianze dell’operato delle forze dell’ordine, delle indagine svolte e del vivace scambio di informazione riservate tra centro e periferia. Questi documenti permettono di analizzare le diverse fasi della persecuzione, dalle prime comunicazioni riservate dei primi mesi del 1938, per ricevere informazioni sugli ebrei della zona modenese, fino alle circolari e alle direttive emanate fino a pochi giorni della Liberazione. Da quanto si apprende dal censimento dell’agosto 1938[xii] a Modena erano presenti 547 ebrei.[xiii] Il numero però comprendeva anche coloro che avevano abiurato prima del 30 settembre 1938 e chi non aveva ancora chiarito definitivamente la propria posizione. Pertanto, fatte le opportune distinzioni, risultarono essere presenti 216 persone che dichiaravano di professare la religione ebraica. A questi si dovevano aggiungere altre 45 persone che si dichiararono di religione cattolica, 6 che si professarono atei e 159 persone discendenti da matrimonio misto.[xiv] Gli ebrei rappresentavano la minoranza in una città che contava 99.601 abitanti,[xv] ma erano ben inseriti e facevano parte di tutte le categorie sociali. Trenta di loro erano laureati, ventitre erano gli iscritti agli albi professionali, diciotto i diplomati, due gli industriali, a cui si aggiungevano ventitre proprietari, ventitre commercianti e trentanove impiegati, più quattro professori, sette insegnanti, trenta studenti di scuole medie e tre universitari.[xvi]  Dall’elenco stilato dalla Prefettura in occasione del censimento del 22 agosto 1938 risultavano residenti a Modena 112 nuclei famigliari,[xvii] mentre 11 famiglie risiedevano nella provincia. La maggior parte vivevano nel centro storico di Modena, alcune famiglie erano rimaste nella zona che anticamente era occupata dal ghetto, mentre le famiglie più facoltose possedevano anche terreni nelle campagne limitrofe.

Da quello che emerge dai dati raccolti dal ministero delle Finanze, furono 85 le autodenunce pervenute alle autorità locali nel 1939. Gli ebrei della provincia denunciarono terreni per un valore pari a 171.286 lire e fabbricati per 218.526 lire, di cui l’eccedenza dei terreni era pari a 53.836 lire e quella dei fabbricati ammontava a 8.699 lire (Levi 1998, 37-39). Nelle mie ricerche non mi è stato possibile rintracciare documenti relativi a tali espropriazioni da parte dell’Egeli nel territorio modenese, tuttavia  secondo dati ministeriali furono solo due i decreti di confisca[xviii] emanati dall’intendenza di finanza (Rapporto generale 2001, 267). É quindi ipotizzabile che anche per la provincia di Modena, come per il resto d’Italia, la lentezza dell’iter amministrativo e le difficoltà dei singoli uffici a reperire tutti i documenti necessari abbiano fatto sì che l’Egeli abbia preso possesso solo di una parte irrisoria delle eccedenze patrimoniali presenti sul territorio.

La lentezza e le difficoltà con cui l’Egeli si appropriava dei beni ebraici erano riconducibili alla farraginosità del meccanismo legislativo che, come detto, prevedeva un iter burocratico lungo e composto da molti apparati, nel quale l’interazione fra l’organismo centrale e gli uffici locali della pubblica amministrazione si rivelò complessa e molto lenta. La causa era dovuta anche alla struttura specifica dell’Egeli, che nei fatti era un Ente tecnico, quindi privo di un potere autonomo che gli consentisse di trattare con gli altri soggetti coinvolti e di imporsi sulle resistenze al proprio operato. A ciò, però, si devono aggiungere le strategie di ostruzionismo messe in atto dagli ebrei espropriandi, i quali cercarono in ogni modo di proteggere le loro attività e i loro beni dalla persecuzione messa in atto dallo Stato. Il metodo più usato dagli ebrei modenesi per evitare le persecuzioni e le restrizioni razziali fu provare ad ottenere la discriminazione, in totale furono 66 le richieste di discriminazione che gli ebrei modenesi inviarono al ministero dell’Interno, ma ne furono accolte solo 37 (Scaglioni 1989, 119).[xix] Le richieste non furono inviate solamente da ex combattenti, decorati di guerra e famigliari dei caduti nelle guerre a cui l’Italia aveva partecipato nel Novecento. Fra i richiedenti vi furono anche  imprenditori che avevano appoggiato le politiche del regime fin dai primi anni, semplici cittadini che tentarono di rimarcare i ruoli ricoperti all’interno delle associazioni fasciste locali, mentre molti insegnanti cercarono di far valere i riconoscimenti ricevuti durante la carriera lavorativa.[xx] Tuttavia l’unico caso in cui la discriminazione fu concessa immediatamente e incondizionatamente fu quello riguardante la famiglia del martire fascista Duilio Sinigaglia, morto durante una manifestazione di protesta nel 1921.[xxi]

Un altro espediente molto utilizzato fu la possibilità da parte dei cittadini di razza ebraica di fare donazioni ai coniugi o ad altri discendenti di razza ariana. Furono numerosi i casi di donazione e di compravendita che coinvolsero gli ebrei, come risulta dai dati degli uffici del Registro e delle Conservatorie delle ipoteche.[xxii] Nella sola Modena furono circa una decina tra l’ottobre e il novembre 1938 (Rapporto generale 2001, 64), ma lo stesso si può dire di altre città, ad esempio Bologna, Ferrara e Torino, dove decine di operazioni simili furono usate per mettere in salvo una parte del patrimonio immobiliare degli ebrei, mentre a Trieste si registrarono ben 149 modifiche societarie tra l’agosto del 1938 e l’ottobre del 1939 (Levi 1998, 42-44).

Fin dall’emanazione del decreto del 17 novembre 1938 gli ebrei avevano iniziato a valutare come poter proteggere le proprietà e i patrimoni di cui disponevano, spesso tentando di “arianizzare” le aziende. Ciò significava cambiare la composizione dei consigli di amministrazione, eliminando dalla dirigenza le persone di razza ebraica, e mettendo solo persone considerate di razza ariana nei ruoli direttivi. Si trattò di un fenomeno di larga portata, che era noto anche alle autorità fasciste e ai centri di potere dislocati sul territorio. La centralità che ebbero le discriminazioni e le arianizzazioni sono dimostrate dai casi di favoritismo e corruzione che si generarono intorno alla concessione di questi provvedimenti. A Roma vi furono casi così palesi e clamorosi di corruzione da generare violente critiche nei confronti della Demorazza da parte dei maggiori esponenti del Fascismo. Di alcuni casi si conoscono persino i nomi sia degli ebrei sia dei funzionari che si occuparono delle loro pratiche, e sono note anche le cifre richieste, che oscillavano tra le 500 mila lire e il milione (De Felice 1961, 361).

Queste strategie altro non furono che azioni difensive messe in atto dagli ebrei e che, più che evitare completamente le conseguenze della persecuzione, permisero loro di prendere tempo, di non denunciare le proprie attività o di rallentare le procedure di esproprio, ma questo non li mise completamente al riparo da quanto stava accadendo. Le case e i terreni erano comunque bloccati perché non vendibili, le relazioni preesistenti con i funzionari e le amministrazioni pubbliche dovevano essere riviste alla luce di un nuovo rapporto di forza fortemente squilibrato, e molti furono costretti a donare le proprie attività a persone che dopo la guerra non accettarono di restituirle.

 

Completamente diversa fu l’attività dell’Egeli nel periodo compreso tra il settembre 1943 e l’aprile 1945, quando con la creazione della Repubblica di Salò cambiò anche la condizione giuridica degli ebrei. Nel manifesto programmatico del nuovo stato fascista, la carta di Verona del novembre 1943, era espressamente dichiarato che gli ebrei erano da considerarsi stranieri e nemici, pertanto tutti i loro beni dovevano essere immediatamente confiscati. Equiparando i cittadini ebrei ai nemici di guerra la Repubblica Sociale eliminava qualsiasi distinzione tra ebrei ed ebrei discriminati esistente nel periodo precedente, le benemerenze verso la Patria e verso il partito non avevano più alcuna importanza, e le leggi razziali si applicavano a tutti indistintamente. Non solo venne abolita la distinzione tra i singoli ebrei, ma non ebbe più alcun valore nemmeno l’imposizione di limiti di estimo e di imponibile sui beni immobiliari, cessava la divisione tra quota consentita e quota eccedente. Da quel momento tutti i beni, di qualsiasi natura, dovevano essere confiscati a favore dello Stato.

Il cambiamento fu sancito dal decreto n. 2 del 4 gennaio 1944,[xxiii] nel quale si specificava che gli ebrei non potevano essere né proprietari né dirigenti d’azienda, non potevano possedere terreni o fabbricati, né titoli e valori. Tutti i debitori di persone dichiarate di razza ebraica erano obbligati a sporgere denuncia alle prefetture, oltre a dover dichiarare la natura dei propri debiti e le generalità del creditore. Allo stesso modo tutti gli istituti di credito dovevano informare le autorità sulla presenza di depositi e cassette di sicurezza affittate da cittadini ebrei,[xxiv] mentre i beni mobiliari ed immobiliari dovevano essere segnalati dall’Ufficio delle imposte dirette e dall’Intendenza di finanza. Il ricavato dei beni venduti, al netto delle spese di gestione sostenute dall’Ente e di eventuali passività concernenti i beni stessi, doveva essere versato nelle casse dello Stato.

Con questo nuovo assetto legislativo le più sollecitate erano le Prefetture, le quali dovevano coordinare un iter costituito da numerosi passaggi, che culminavano nell’emanazione del decreto di confisca, a seguito del quale l’Egeli prendeva in carico i beni interessati. Alla Prefettura spettava il compito di raccogliere tutte le denunce, fare le verifiche del caso e in seguito emanare un decreto di confisca da inviare sia alla “Gazzetta Ufficiale d’Italia” per la pubblicazione, sia all’Egeli per comunicare la presenza di beni da prendere in consegna. Nel caso in cui la confisca riguardasse beni immobili una copia del decreto era inviata anche alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, per segnalare l’immediato passaggio di proprietà a favore dello Stato.

Considerata l’ingente mole di lavoro, nel dicembre 1943 la Prefettura di Modena istituì un ufficio apposito, denominato Ufficio per l’amministrazione dei beni ebraici sequestrati che, come in molte altre province italiane, aveva il compito di coordinare le operazioni di sequestro e confisca. L’ufficio era composto da tredici persone, il ruolo del capo ufficio era ricoperto dal vice prefetto, alle cui dipendenze vi erano un maresciallo, un brigadiere di Polizia e un avvocato addetto alla compilazione dei verbali. Il resto del personale era composto da un ispettore e un tecnico che conoscessero il valore degli immobili, quattro dattilografe, due facchini e un suggellatore.[xxv]

Per quanto riguarda l’effettiva gestione dei beni ebraici confiscati, l’Egeli scelse di delegare le operazioni riguardanti la provincia alla Cassa di Risparmio di Modena, ma si trattò di una decisione non semplice da attuare, né tantomeno d’immediata realizzazione. La Cassa di Risparmio di Modena avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione dei beni, oltre ad emettere periodicamente un rendiconto della gestione e controllare la presenza di oneri o passività relative ai beni di cui entrava in possesso. L’istituto delegato era autorizzato a stipulare, rescindere o rinnovare contratti d’affitto, stipulare assicurazioni sociali per il personale delle aziende confiscate e stabilire la valutazione dei beni che gli venivano affidati, oltre che pagare le imposte e le tasse che gravavano su quei beni. L’istituto doveva svolgere il proprio compito con estrema meticolosità, compilando inventari precisi di tutti i singoli elementi che componevano il patrimonio confiscato, nei quali doveva perfino indicare la ditta costruttrice degli attrezzi prelevati, e nel caso del bestiame doveva precisare il peso, l’età e il nome degli animali. Tutto doveva essere minuziosamente annotato e comunicato all’Egeli, o almeno questo era quello che avrebbe dovuto accadere, perché nella realtà dei fatti il compito affidato alla Cassa di Risparmio si rivelò particolarmente difficoltoso da realizzare. Un lungo carteggio coinvolse l’Egeli, la Cassa di Risparmio di Modena e la Prefettura di Modena nel tentativo di convincere l’istituto bancario a rendersi disponibile ad accettare il ruolo di delegato. Da quanto emerge dai documenti in un primo momento la Cassa di Risparmio si era resa disponibile ad accettare l’incarico, tanto che nei primi giorni di giugno del 1944 l’Egeli le inviò ben 72 deleghe per la gestione dei relativi beni ebraici. Tuttavia il presidente della banca, nel giugno del 1944,[xxvi] si disse perplesso sulla possibilità di poter assumere un ruolo così delicato, e soprattutto di poter assolvere una tale quantità di lavoro. La mancanza di personale e di sedi adeguate indusse il presidente a declinare l’incarico della gestione dei beni ebraici, e questa decisione aprì una disputa che durò parecchi mesi. Nei giorni successivi l’Egeli esercitò pressioni sia sul ministero delle Finanze, sia sulla Prefettura e sull’Intendenza di finanza di Modena, per indurre la Cassa di Risparmio ad accettare l’incarico. Le trattative continuarono per tutta l’estate, da un lato l’istituto di credito chiedeva garanzie precise e una forte collaborazione da parte dell’Egeli, soprattutto in termini di spese e di uomini. Dall’altra l’ente aveva fretta di poter incamerare i beni confiscati e non era disposto ad aspettare a lungo, visto il danno economico che ne conseguiva. Il pieno svolgimento della conflitto mondiale, con il Paese spaccato in due, i bombardamenti e la linea del fronte che saliva progressivamente verso nord, resero ancora più difficile prendere in carico e gestire gli immobili. I continui rinvii e i problemi sollevati dalla Cassa di Risparmio riguardo alla difficoltà dell’incarico crearono parecchio malumore presso i dirigenti dell’Egeli.[xxvii] A preoccupare maggiormente le autorità era il fatto che così facendo un’ingente quantità di patrimonio giaceva abbandonato, esposto al deterioramento e ai danneggiamenti dei bombardamenti nemici, senza che l’erario potesse ricavarne nulla. Il risultato di tutto questo fu che nel novembre del 1944 la Cassa di Risparmio di Modena non aveva ancora preso sotto la propria gestione nemmeno uno dei beni espropriati agli ebrei, e non iniziò a svolgere il suo incarico fino al febbraio seguente, peraltro con effetti limitati da momento che di lì a pochi mesi l’Italia fu definitivamente liberata.

In questo lungo periodo di stallo si inserì l’operato della Prefettura, la quale di fatto gestì ogni aspetto della confisca, oltre alle pratiche burocratiche fu lo stesso Ufficio per l’amministrazione dei beni ebraici sequestrati a prendere in consegna i beni e a decidere cosa farne. Nella maggior parte  dei casi la Prefettura decise autonomamente come gestire i beni dei cittadini ebrei, senza ricorrere all’approvazione dell’Egeli, utilizzando i beni mobili ed immobili in base alle esigenze di quei mesi. Da quanto emerge dai documenti di quegli anni una cospicua quantità di materiale fu data in consegna all’Ufficio sfollati del comune di Modena, e da questo poi consegnato ai singoli cittadini. Di fatto, una volta inventariati e confiscati, i beni ebraici furono prelevati e distribuiti in base alle richieste degli sfollati senza che l’Egeli, o la Cassa di Risparmio in qualità di suo delegato, ne avessero il controllo. Ciò riguardò in modo particolare il mobilio e gli oggetti di uso quotidiano trovati negli appartamenti dei cittadini ebrei: materassi, sedie, appendiabiti, pentole, posate e altri oggetti vennero ripetutamente rilasciati a chi ne fece richiesta. La prassi prevedeva che l’ufficio sfollati stilasse un breve elenco del materiale ceduto, indicando la quantità e lo stato degli oggetti, e le generalità dell’ebreo dalla cui abitazione erano stati prelevati, firmando il quale i riceventi dichiaravano di prendersi la responsabilità di ciò che ricevevano. Così facendo, si generò un’enorme dispersione dei beni immobili che, anziché essere conservati, furono ceduti agli sfollati oppure utilizzati dall’amministrazione modenese per le proprie necessità, senza che vi siano testimonianze che organi superiori alla Prefettura avallassero queste decisioni o ne fossero resi partecipi.

Per quanto riguarda l’individuazione dei beni immobili la Prefettura fu facilitata dall’uso degli elenchi stilati negli anni precedenti, e continuamente aggiornati, tramite i quali fu immediatamente possibile individuare le proprietà appartenenti ai cittadini ebrei. Un primo elenco degli appartamenti degli ebrei arrivò all’Ufficio per l’amministrazione dei beni ebraici sequestrati già l’8 gennaio del 1944.[xxviii] Le ricerche dei mesi successivi, condotte dalla Guardia Nazionale Repubblicana, portarono all’individuazione di circa ottanta appartamenti dislocati in tutta la provincia,[xxix] ai quali furono applicati i sigilli tra il dicembre 1943 e il gennaio 1944. Dai resoconti delle condizioni degli appartamenti risulta che in molti casi il mobilio fu inventariato e poi dato in consegna al Consiglio Provinciale dell’Economia, alcuni edifici furono dati in uso alla Sezione Provinciale dell’Alimentazione, mentre parte del mobilio fu prelevato dalla Questura, oppure dato in consegna a membri delle forze armate di stanza a Modena. Gli uffici della questura e dalla Prefettura di Modena, quindi, si attivarono subito per ottemperare le disposizioni di legge,[xxx] grazie anche al fatto che dopo cinque anni di persecuzioni e restrizioni disponevano già di numerose informazioni sul conto degli ebrei modenesi. Furono molteplici gli elenchi stilati nel gennaio 1944, e poi aggiornati e rivisti nei mesi successivi, i quali dimostrano il pieno coinvolgimento delle strutture amministrative locali nell’applicazione e nell’esecuzione della normativa antiebraica. In alcuni casi furono i militari tedeschi ad appropriarsi dei beni ebraici, sono ricorrenti i provvedimenti di concessione di mobilio o di abitazioni a reparti dell’esercito nazista, anche se non di rado si appropriavano di questi beni con la forza, senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità italiane.

Fra i beni sottratti agli ebrei vi furono anche numerose aziende agricole del territorio, un patrimonio di rilievo considerata anche l’importanza economica dell’agricoltura e dell’allevamento nell’ economia modenese. Su questo specifico ambito l’Egeli aveva dato disposizioni molto chiare: fino a quando l’ente non prendeva possesso dei terreni la responsabilità degli stessi era del sequestratario nominato dalla Prefettura, il quale era tenuto a rendiconti periodici del proprio operato.[xxxi] Per individuare le aziende di proprietà ebraica la Prefettura si servì delle segnalazioni della Confederazione Fascista dei lavoratori dell’Agricoltura e della Commissione di vigilanza sulle aziende agricole in stato di abbandono.[xxxii]

Da quanto emerge dai documenti dell’epoca furono sottoposti a confisca circa trentadue tra aziende agricole e poderi, dislocati su tutto il territorio della provincia di Modena, la cui proprietà era riconducibile a cittadini dichiarati di razza ebraica. Una volta emanato il decreto di confisca era necessario individuare dei sequestratari, nominati direttamente dalla Prefettura, i quali avevano il compito di mandare avanti le attività e di garantire la produttività, oltre che gestire i rapporti con i mezzadri e i coloni. I documenti rilevano la presenza di almeno quindici sequestratari, spesso scelti tra gli agronomi, i periti agrari e i proprietari terrieri della zona. Tuttavia la nomina non avvenne immediatamente, nella maggior parte dei casi dovettero passare alcuni mesi prima che la Prefettura indicasse un nome a cui affidare queste proprietà, le quali nel frattempo restavano abbandonate, causando gravi danni alla produzione e al bestiame. Durante la loro gestione i sequestratari dovevano rendere conto del proprio lavoro al capo della provincia, e gli utili generati dovevano essere versati su un apposito conto aperto presso la Cassa di Risparmio, intestato al capo della provincia.[xxxiii] Era compito della Prefettura anche stabilire quale compenso spettasse ai sequestratari, il quale fu calcolato dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura in base al reddito netto prodotto dalle aziende, distinguendo fra chi amministrava aziende condotte in affitto e chi amministrava aziende condotte a mezzadria.[xxxiv]

Come si evince da quanto fin qui esposto il meccanismo di sequestro e confisca, gestito in prima persona della Prefettura tramite l’apposito ufficio, generò confusione nel trattamento dei beni ebraici. Alle direttive impartite dallo Stato attraverso decreti legge e circolari, che stabilivano regole precise, si affiancò la libera iniziativa delle istituzioni periferiche, nelle quali la volontà dei singoli e l’arbitrio dei funzionari condizionarono la condotta delle operazioni. Ciò, però, non impedì alle autorità di realizzare la confisca pressoché completa dei beni mobili, immobili e bancari degli ebrei modenesi, privandoli non solo dei beni più preziosi e di maggior valore commerciale ma anche degli oggetti più semplici e personali per disporne a proprio piacimento.

Anche un’analisi del quadro nazionale evidenzia la presenza di notevoli problematicità da parte dell’Egeli a rispettare gli obiettivi che si era prefissato. Stando ai dati forniti nella relazione del ministero della Finanze sulla confisca dei beni ebraici del 12 marzo 1945 i risultati ottenuti furono tutt’altro che soddisfacenti. Il documento descriveva la situazione al 31 dicembre 1944, cioè ad un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 2 del 4 gennaio. Quel che emergeva erano le numerose incertezze e lacune: all’Egeli erano pervenuti 5.768 decreti di confisca, ma molte province non avevano ancora inviato tutti i dati in loro possesso. Dei decreti ricevuti 2.590 riguardavano i beni immobili e mobili, 2.996 i depositi presso terzi e 182 le aziende, anche se il valore dei beni mobili e delle aziende non era ancora stato calcolato con esattezza. Al contrario, erano noti i dati riguardo ai terreni, il cui valore ammontava a 855.348.608 lire, e quelli riguardo ai fabbricati, del valore di 198.300.003 lire, mentre i depositi bancari in contanti avevano un valore complessivo di 75.089 047,90 lire, i titoli di stato di 36.396.831 lire e i titoli industriali valevano 731.442.219 lire (riportato in De Felice 1961, 610-611). A fronte di questi numeri è però necessario dire che le vendite furono molto poche, e diedero un ricavato irrisorio. All’aprile del 1945 l’Egeli aveva preso possesso di novantadue aziende, mantenendo la gestione di ventidue di esse e vendendo le altre, mentre non effettuò alcuna vendita dei beni mobili, ed era noto che le singole banche non avevano ancora trasferito tutti i titoli, i depositi e il denaro confiscato presso gli istituti designati (Rapporto generale 2001, 102-104).

Riflessioni conclusive

Quanto esposto dimostra le evidenti difficoltà che si verificarono nel coordinamento fra gli uffici coinvolti nell’esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, che furono emanati in una fase particolarmente caotica ed incerta sia a livello politico sia civile.

Tuttavia, i problemi e le falle del sistema di esproprio non devono far passare in secondo piano il pieno coinvolgimento delle autorità italiane nell’attuazione della persecuzione ai danni degli ebrei. Le autorità modenesi e i funzionari della Prefettura attuarono con zelo gli ordini impartiti da Salò e fecero la loro parte nell’espropriazione dei beni ebraici. Il controllo continuo degli ebrei presenti in città, e la meticolosità con cui furono periodicamente raccolte informazioni sulle loro famiglie e le loro vite, spesso furono più scrupolose di quanto indicato nelle disposizioni legislative. A lungo si è parlato della macchina persecutoria messa in atto dal fascismo come di un meccanismo poco efficace, improvvisato, quasi casuale, per così dire “all’italiana” e che quindi ebbe scarso effetto nel diffondere sentimenti antisemiti nella popolazione[xxxv]. In realtà si trattò di una macchina solida, ben collaudata e pervasiva, che seppe organizzare e proporre il discorso antisemita in modo convincente e coerente. Pur mancando inizialmente la volontà di distruggere fisicamente il popolo ebraico, l’obiettivo della legislazione razziale italiana era quello di annientare socialmente e culturalmente gli ebrei italiani, disintegrando un intero gruppo umano. Proprio gli studi dedicati alle singole realtà locali, come quello esposto in questo articolo, hanno evidenziato l’applicazione concreta della normativa nelle scuole, nelle università e nelle attività industriali e commerciali, attraverso lo zelo e la diligenza dei funzionari, che eseguirono gli ordini con estrema efficienza.

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Siti consigliati

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Biografia

Giulia Dodi (Carpi, 1990) nel marzo 2015 ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Storiche presso l’Università di Bologna, con una tesi dal titolo “Sfatiamo ogni attività oscura e minacciosa di questi maledetti figli di Giuda. L’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare e la requisizione dei beni ebraici in area modenese (1938-1945)”. I suoi interessi riguardano soprattutto la storia contemporanea, la storia sociale e i temi legati alla memoria.

Biography

Giulia Dodi (Carpi, 1990) graduated in Historical Sciences at the University of Bologna in 2015. She worked on a thesis entitled “Authority for management and clearance of the Jewish properties in Modena (1938-1945)”. She’s interested in contemporary history, social history and memory.

[i] La cifra esatta riportata dal settimo censimento generale della popolazione italiana del 1931 era 47.825, e faceva riferimento al totale della popolazione ebraica presente nel Regno, composta da 39.112 cittadini italiani e 8.713 ebrei stranieri, su una popolazione totale di circa 40 milioni di italiani.

[ii] Il fascismo ricorse anche all’uso delle illustrazioni e delle vignette per diffondere l’immagine negativa degli ebrei. Nel gennaio 1937 il ministero per la Stampa e la Propaganda convocò i direttori dei principali giornali umoristici per dare loro istruzioni su come trattare il tema della razza.

[iii] Regio decreto-legge n. 1728 del 17 novembre 1938.

[iv] Ivi, art. 14.

[v] Il primo a ricoprire la carica di presedente fu il senatore Demetrio Asinari di Bernezzo. Il primo consiglio di amministrazione era composto, oltre che dal Presidente, da Ugo Sirovich, presidente della Corte dei conti; Giuseppe Mormino, consigliere di Stato; Michele Pascolato, consigliere nazionale; Michele Delle Donne, presidente della Corte d’Appello di Roma; Raffele Festa Campanile, ispettore superiore del ministero dell’agricoltura; Erasmo Caravale, direttore generale del commercio; Alessandro Baccaglini, direttore generale per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito; Ettore Usai, presidente della Federazione fascista proprietari e affittuari coltivatori diretti; Luigi Biamonti, consulente affari legali e finanziari della Confederazione fascista degli industriali.

[vi] Statuto dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, art. 1. Emanato col regio decreto n. 665 del 27 marzo 1939.

[vii] Statuto dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, art. 13-14.

[viii] Regio decreto-legge n. 126 del 9 febbraio 1939, art. 39.

[ix] Ivi, art. 52.

[x] L’elenco completo delle aziende fu pubblicato sulla ‹‹Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia›› dell’8 agosto 1939, n. 184.

[xi] Regio decreto-legge n. 126, del 9 febbraio 1939, art. 56.

[xii] Lo scopo della rilevazione fu la necessità di definire con esattezza quanti fossero gli ebrei, capire le loro condizioni e stabilire chi dovesse essere considerato ebreo e chi no, in modo da determinare con precisione quale parte della popolazione avrebbe dovuto essere assoggettata alla persecuzione razziale. L’ultima rilevazione disponibile era quella risalente al censimento nazionale del 1936, appena due anni prima, ma all’epoca furono censiti gli ebrei in base all’appartenenza religiosa, e non a quella razziale. A predisporre il censimento fu la Demorazza, la quale mandò alle prefetture i fogli del censimento, i singoli comuni procedettero poi alla rilevazione e inviarono tutto il materiale all’Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia (ISTAT), con termine fissato alla mezzanotte del 22 agosto 1938. Il foglio per la raccolta dei dati, elaborato dall’ISTAT sulla base delle indicazioni fornite dal ministero dell’Interno, conteneva una domanda in merito alla residenza in Italia, due sulla cittadinanza, quattro sulla religione (quale fosse la religione alla nascita, eventuali abiure, la religione del coniuge e la comunità israelitica alla quale si era iscritti), due quesiti riguardanti l’anzianità di iscrizione al partito fascista e alle benemerenze di guerra, ma non erano richieste informazioni sui genitori né sui nonni dei censiti. L’avvertenza che accompagnava il foglio di rilevazione spiegava che il censimento doveva essere effettuato dal capo famiglia, o da chi ne faceva le veci, in tutti i nuclei ove fosse presente anche solo un componente che risultasse appartenente alla religione israelitica, oppure anche solo un componente di razza ebraica, indipendentemente dalla religione professata.

[xiii] Per numero di componenti Modena era la terza comunità israelitica più grande dell’Emilia Romagna, dopo quelle di Bologna e Ferrara.

[xiv] In totale risultavano residenti a Modena 267 ebrei, di cui 230 erano iscritti alla locale Comunità ebraica.

[xv] Dati tratti dal censimento nazionale del 1936.

[xvi] Gli ebrei modenesi nella vita sociale, ‹‹Gazzetta dell’Emilia››, 30 dicembre 1938.

[xvii] Elenco in allegato alla comunicazione 20000/53 inviata dal ministero dell’Interno alla Prefettura di Modena il 29/04/1942, in ASmo, Archivio Prefettura, Gabinetto, 1943, b. 695.

[xviii] Per confisca si intende l’espropriazione da parte dello Stato di cose pericolose e che possono servire a commettere un reato, in questo caso per gli ebrei il solo fatto di esistere era considerato un reato e una minaccia per lo Stato. Da non confondere con il sequestro, il quale è una misura cautelativa che impedisce di utilizzare beni od oggetti, ma non ne decreta l’espropriazione.

[xix] Fu la Comunità Israelitica di Modena a raccogliere i dati dei propri iscritti, su indicazione dell’Unione delle comunità israelitiche, invitandoli a inviare “d’urgenza i dati relativi alla partecipazione degli italiani israelitici alla causa nazionale”. La lettera fu inviata a tutti gli iscritti dal Presidente della Comunità e chiedeva di inviare ogni informazione riguardante la partecipazione alla Grande Guerra, compresi ferimenti, mutilazioni e decorazioni ottenute, lo stesso valeva per la guerra italo-turca, quella di Libia, e quelle nell’Africa Orientale Italiana e in Spagna. Tutti gli ebrei dovevano segnalare se fossero stati iscritti al PNF prima della data dalla Marcia su Roma, oppure se fossero in possesso della qualifica di San Sepolcristi, o se avessero legami con i Martiri della Rivoluzione. Cfr. ACEMo, 48.45 Carteggio post-unitario, fasc. Benemerenze di correligionari modenesi.

[xx] Fare richiesta di discriminazione significava dare il via a un iter burocratico piuttosto lungo, vista la lentezza con cui la Demorazza analizzava le domande, a tal punto che non di rado passavano anni prima di ottenere una risposta definitiva in merito alla propria condizione. Generalmente, una volta presa in carico la richiesta di discriminazione, il ministero dell’Interno richiedeva che fossero effettuati dei controlli dalla Prefettura e dalle autorità locali ai fini di raccogliere quante più informazioni possibili sulle persone in oggetto. La Questura, i Carabinieri e la Milizia Volontaria si accertavano di quale fosse la condotta politica e morale degli ebrei in oggetto, se vi fossero precedenti o pendenze penali nei loro confronti, ne descrivevano le condizioni economiche, professionali e famigliari, in modo da tracciare un profilo completo e preciso di tutti gli individui. Una tale quantità di informazioni richiedeva parecchi mesi prima che tutti gli uffici coinvolti facessero pervenire i propri referti alla Prefettura, la quale, sulla base dei dati raccolti, inviava alla Demorazza il proprio parere in merito alla discriminazione. Nella maggior parte dei casi il prefetto espresse parere contrario per la manca di benemerenze eccezionali, nonostante per quasi tutti quelli che fecero richiesta le autorità certificarono che erano “di buoni sentimenti nazionali”, “di ottima reputazione”, “di famiglia stimata in pubblico”,[xx] ma ciò non fu sufficiente ad evitare la loro persecuzione. Una volta inviati gli accertamenti richiesti, il ministero decideva, con estrema lentezza, e poi comunicava il responso alla Prefettura di Modena, alla quale spettava poi il compito d’inviare, con lettera riservata, la comunicazione agli interessati. Cfr. ASmo, Archivio della Prefettura, Gabinetto, 1939, b. 564.

[xxi] Il 26 settembre del 1921 un gruppo di fascisti diede vita all’ennesima manifestazione di protesta contro le istituzioni cittadine, il corteo percorse le strade del centro città, diventando rapidamente troppo violento per poter essere tollerato. Vista la situazione si rese necessario l’intervento delle guardie regie, che provocate ed attaccate dagli squadristi, si difesero facendo uso delle armi, ne nacque uno scontro molto violento nel corso del quale rimasero uccisi otto fascisti. Si trattò di uno dei più importanti eccidi di epoca fascista, che ebbe fin  da subito molto risalto sia a livello locale sia a livello nazionale.

[xxii] Questi due uffici erano tenuti ad inviare periodicamente alla Direzione tasse e imposte tutte le informazioni riguardanti trasferimenti di proprietà che coinvolsero i cittadini non ariani.

[xxiii] Decreto legislativo del Duce n. 2 del 4 gennaio 1944, Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica.

[xxiv] Ivi, art. 4.

[xxv] Cfr. ASmo, Archivio Prefettura, Gabinetto, Ufficio beni ebraici sequestrati, b. 4, fasc. Chiusura Ufficio beni ebraici.

[xxvi] Il carteggio è conservato presso ASmo, Archivio Prefettura, Ufficio gestione beni ebraici sequestrati, b. 3, fasc. Gestione Cassa di Risparmio

[xxvii] Circolare n. 1140 del ministero delle Finanze, conservata in ivi.

[xxviii] Comunicazione 015860 della Questura al capo della provincia, su precisa richiesta dell’Ufficio sfollati. Corrispondenza conservata in ASmo, Archivio Prefettura, Gabinetto, Ufficio beni ebraici sequestrati, b. 2, fasc. Confische di beni.

[xxix] Prospetto degli appartamenti abbandonati da famiglie ebraiche, conservato in ASmo, Archivio Prefettura, Gabinetto, Ufficio beni ebraici sequestrati, b. 2, fasc. Confische di beni.

[xxx] Il 30 novembre 1943 il ministro dell’Interno Guido Buffarini Guidi emanò un provvedimento specifico in merito ai beni ebraici, noto come l’ordine di polizia n.5, il quale ordinava che tutti gli ebrei fossero arrestati ed internati in campi di concentramento, e che tutti i loro beni fossero immediatamente sequestrati.

[xxxi] Circolare n. 140 dell’EGELI del 17 gennaio 1945, conservata in ivi, b. 2, fasc. Gestione sequestrataria.

[xxxii] Organo istituito nel dicembre 1943 con lo scopo di vigilare sulla situazione aziende abbandonate situate nella provincia di Modena.

[xxxiii] Al marzo 1945 sul conto erano state versate 385.000 lire.

[xxxiv] Il prospetto dei compensi è conservato in ASmo, Archivio Prefettura, Gabinetto, Ufficio beni ebraici sequestrati, b. 2, fasc. Gestione sequestrataria.

[xxxv] Fino agli anni Ottanta la storiografia internazionale ha avallato la tesi dell’esistenza di una diversità antropologica tra gli italiani e i tedeschi. I primi erano considerati di indole buona, altruisti e mai davvero antisemiti, al contrario i secondi erano rappresentati come feroci e spietati, insensibili alla sofferenza degli ebrei.